Con la circolare n. 55 dell’8 aprile 2021, l’INPS ha illustrato le modifiche e le innovazioni più significative apportate dal nuovo regolamento riguardante la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi INPS. Il regolamento, in particolare, disciplina in maniera organica la materia della definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, recependo le recenti modifiche alla L. n. 241/1990, introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), e sostituisce i precedenti regolamenti dell’INPS e degli Enti incorporati.
Il regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio; sono esclusi, come nella previgente disciplina, quelli in autotutela, quelli promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo e quelli relativi alla gestione del personale e all’acquisizione di lavori, servizi e forniture.
È stata, invece, individuata una ulteriore tipologia di esclusione, relativa ai procedimenti amministrativi nei quali i beneficiari sono selezionati a seguito di procedure oggetto di specifici bandi di concorso, soggette a vincoli finanziari e graduatorie; si fa riferimento, in particolare, alla concessione di benefici a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
L’art. 2 del regolamento detta la disciplina della durata del procedimento, delineando le ipotesi in cui i termini di conclusione siano diversi da quello di 30 giorni previsto in via generale dalla L. n. 241/1990, e gli esiti del medesimo in caso di domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, redatto in forma semplificata.
Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicate le modalità attraverso le quali sia resa possibile la visione degli atti, l’accesso al fascicolo informatico di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 82/2005 (cd. Codice dell'amministrazione digitale o CAD), nonché l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla L. n. 241/1990, di regola, attraverso il punto di accesso di cui all’art. 64- bis del D.Lgs. n. 82/2005.
L’art. 9 del Regolamento disciplina espressamente il termine finale del procedimento, che si riferisce alla data di adozione del provvedimento finale anche nel caso di provvedimenti recettizi. Si sottolinea, in particolare, l’introduzione del co. 5 che prevede, nei casi di silenzio inadempimento, che decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l’interessato possa rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo individuato ai sensi del citato co. 9-bis dell’art. 2 della L. n. 241/1990.
Tale soggetto deve concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, attraverso le Strutture competenti o con la nomina di un commissario.
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