L'obbligo di effettuare pagamenti e versamenti con modalità tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della Legge n. 398/1991.
Il Legislatore, infatti, non ha operato nessuna estensione generalizzata nei confronti di tutte le associazioni senza fine di lucro e delle Pro loco.
Lo ha spiegato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 10711 del 4 aprile 2022, depositata nell'ambito del giudizio attivato da una Pro loco al fine di opporsi agli avvisi di accertamento ad essa notificati e con cui l'Amministrazione finanziaria aveva proceduto al ricalcolo delle imposte asseritamente dovute.
Il predetto ricalcolo era stato operato in quanto era stata negata, alla contribuente, l'applicazione del regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, fra cui la determinazione forfettaria del reddito imponibile, con l'applicazione di un coefficiente di redditività del 3% e le agevolazioni in materia di Iva per le operazioni connesse con gli scopi istituzionali dell'Ente.
La CTR aveva confermato l'accertamento, ritenendo che l'ambito soggettivo di applicazione della normativa concernente la tracciabilità dei pagamenti e la connessa decadenza dalle agevolazioni si estendesse anche alle associazioni Pro loco.
La contribuente si era per contro rivolta alla Suprema corte, lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Censura, questa, che la Sezione tributaria della Cassazione ha giudicato fondata, evidenziando che l'obbligo di effettuazione dei pagamenti e versamenti con modalità tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime di cui alla Legge richiamata, ma nei confronti di:
Ed infatti, non è rinvenibile alcuna estensione generalizzata di tale obbligo nei confronti di tutte le associazioni senza fine di lucro e delle associazioni Pro loco.
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