Privacy, permessi per grave infermità e documentazione giustificativa

Pubblicato il 11 luglio 2018

Dalla relazione annuale presentata dal Garante per la Privacy relativa all’attività svolta nel 2017 si apprende che per poter fruire dei permessi per grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, ex art. 4, comma 1, Legge n. 53/2000, o del congedo per gravi motivi familiari, ex comma 2 del medesimo articolo, il lavoratore deve consegnare idonea documentazione di cui all’art. 3, D.M. n. 278/2000, al datore di lavoro, per comprovare il proprio diritto ed ottenere i benefici.

Tuttavia tale documentazione, nell’attestare la sola sussistenza della “grave infermità” o la ricorrenza di uno dei “gravi motivi familiari”, potrà specificare, ad esempio, se la patologia sia “acuta o cronica” e se sia direttamente riconducibile ad una delle situazioni patologiche individuate tassativamente ai punti da 1 a 4 della lett. d) dell’art. 2 del citato decreto ministeriale, ma dovrà comunque essere priva dell’indicazione della specifica patologia diagnosticata all’interessato, con l’omissione delle parti dedicate alla descrizione dei dati anamnestici, all’esame obiettivo ed alla diagnosi della persona.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Enti del Terzo Settore: in scadenza l’accreditamento per il 5 per mille

04/04/2025

Agevolazioni per agricoltori: quando si verifica la decadenza

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy