Dalla relazione annuale presentata dal Garante per la Privacy relativa all’attività svolta nel 2017 si apprende che per poter fruire dei permessi per grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, ex art. 4, comma 1, Legge n. 53/2000, o del congedo per gravi motivi familiari, ex comma 2 del medesimo articolo, il lavoratore deve consegnare idonea documentazione di cui all’art. 3, D.M. n. 278/2000, al datore di lavoro, per comprovare il proprio diritto ed ottenere i benefici.
Tuttavia tale documentazione, nell’attestare la sola sussistenza della “grave infermità” o la ricorrenza di uno dei “gravi motivi familiari”, potrà specificare, ad esempio, se la patologia sia “acuta o cronica” e se sia direttamente riconducibile ad una delle situazioni patologiche individuate tassativamente ai punti da 1 a 4 della lett. d) dell’art. 2 del citato decreto ministeriale, ma dovrà comunque essere priva dell’indicazione della specifica patologia diagnosticata all’interessato, con l’omissione delle parti dedicate alla descrizione dei dati anamnestici, all’esame obiettivo ed alla diagnosi della persona.
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