Un regolamento edilizio locale che si limiti a fissare una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal Codice civile, senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, non incide sul principio della prevenzione disciplinato dagli articoli 873 e 875 del Codice civile.
Detto strumento urbanistico, quindi, non preclude al preveniente (chi costruisce per primo) la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, né al prevenuto (chi costruisce successivamente) la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli articoli 874, 875 e 877 del Codice civile.
Se infatti le norme regolamentari, così come strutturate, invocano solamente la necessità del rispetto di una distanza minima tra fabbricati, non vi è alcuna valida ragione per negare a colui che costruisce per primo la possibilità di avvalersi delle facoltà connesse al principio di prevenzione sulla base alla disciplina codicistica.
E’ quanto sancito dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 10318 depositata il 19 maggio 2016.
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