Principali novità Iva 2025

Pubblicato il 22 gennaio 2025

Sono varie le novità Iva previste dalla legge di bilancio 2025 – n. 207 del 30 dicembre 2024 – e dal Decreto Milleproroghe – n. 202 del 27 dicembre 2024: si va dai Pos per il 2026 (e corrispettivi telematici) alle partite IVA nel regime forfettario e alle prestazioni formative rese ad agenzie per il lavoro, passando dal reverse charge nei settori dei trasporti e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica.

Regime Iva nel forfetario, anno 2025

Il modello forfettario si sta continuamente aggiornando: seguito dall’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica nel 2024, il 2025 porta cambiamenti significativi per i contribuenti, in particolare eliminando il tetto di 400 euro per le fatture semplificate.

La fattura semplificata, disciplinata dall'articolo 21-bis del DPR 633/1972, è un tipo di documento fiscale che offre una struttura meno complessa rispetto alla fattura standard. La normativa definisce i requisiti minimi che devono apparire nel documento, inclusi:

Con il suo formato ridotto e funzionale, la fattura semplificata facilita la documentazione delle transazioni di minor valore, rappresentando un’opzione efficace per chi emette frequentemente fatture per importi modesti, migliorando così la gestione amministrativa e fiscale.

Dal 1° gennaio 2025, il limite di 400 euro per l'uso della fattura semplificata sarà abolito per i contribuenti che adottano il regime forfettario. Di conseguenza, sarà possibile documentare transazioni di valore superiore con una fattura di forma più essenziale, a condizione che il soggetto emittente operi sotto il regime forfettario.

Tale cambiamento offre un vantaggio considerevole per ciascuna partita IVA forfettaria in termini di efficienza operativa e diminuzione della possibilità di errori.

Quindi, dal primo gennaio 2025, la situazione relativa alle fatture semplificate sarà la seguente:

Pos e correspettivi telematici dal 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, verrà implementata una modifica all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127/2015, riguardante la gestione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Questa novità implica che gli strumenti utilizzati per tali operazioni dovranno assicurare non solo l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, ma anche una completa integrazione e interazione tra il sistema di registrazione dei corrispettivi e quello dei pagamenti elettronici.

In pratica, sarà necessario che i dispositivi hardware o software utilizzati per accettare pagamenti elettronici siano direttamente collegati a quelli impiegati per la registrazione e la memorizzazione dei dati dei corrispettivi, e per la loro trasmissione aggregata, insieme ai dati giornalieri dei pagamenti elettronici.

Inoltre, sono state introdotte nuove sanzioni per chi non rispetta questi obblighi:

Iva per prestazioni formative rese ad agenzie per il lavoro

Viene stabilito che le attività di formazione fornite agli enti autorizzati alla gestione del lavoro temporaneo, come delineato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono soggette a tassazione IVA. Queste prestazioni sono erogate da organizzazioni e società di formazione che ricevono finanziamenti da un fondo bilaterale, istituito in conformità all'articolo 12, comma 4, dello stesso decreto.

Data l'ambiguità interpretativa che ha caratterizzato il passato, si chiarisce che i comportamenti adottati dai contribuenti prima dell'introduzione di questa norma sono salvaguardati, a patto che non siano stati emessi provvedimenti definitivi a loro carico. Nonostante ciò, non è prevista la possibilità di richiedere rimborsi d'imposta per le somme già versate.

Per i procedimenti giudiziari ancora in corso, è possibile una definizione agevolata, a richiesta del contribuente, attraverso il pagamento dell'imposta aggiuntiva accertata senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure dimostrando il regolare versamento dell’imposta da parte del fornitore. Gli importi già versati durante la disputa legale verranno detratti dal totale dovuto.

Con una richiesta formale al giudice, il processo viene sospeso per novanta giorni per consentire la risoluzione del caso. L'Agenzia delle Entrate verificherà entro 30 giorni dalla domanda che l'importo pagato corrisponda all'imposta dovuta e ne informerà il contribuente. La prova del pagamento effettuato deve essere presentata entro il periodo di sospensione per permettere la chiusura formale del caso, con conseguente estinzione delle richieste relative all'IVA per le prestazioni formative in questione, e le spese legali saranno compensate.

Reverse charge

Si ritorna a discutere della possibilità di applicare il meccanismo di inversione contabile dell'IVA per i servizi di manodopera a domicilio, limitatamente ai settori del trasporto, della movimentazione merci e dei servizi logistici. La legge di bilancio 2025 ha introdotto per queste categorie, considerate a elevato rischio di evasione fiscale, il regime del reverse charge. In questo regime, l'IVA è versata non dai fornitori dei servizi ma dai committenti operanti in questi settori specifici. Tuttavia, l'adozione di tale misura richiede l'approvazione dell'Unione Europea.

Questa proposta rappresenta una nuova edizione, più circoscritta, della norma prevista dalla lettera a-quinquies del sesto comma dell'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Introdotto originariamente dal decreto legge n. 124/2019, il provvedimento non era stato attuato a seguito di una decisione contraria da parte di Bruxelles.

In questa occasione, mentre si attende l'indispensabile approvazione del Consiglio dell'UE (necessaria poiché le operazioni in questione non sono incluse nell'elenco di quelle per cui è direttamente autorizzato il reverse charge dalla direttiva IVA), la normativa viene proposta nuovamente, introducendo la possibilità che le parti coinvolte concordino che l'IVA emessa dal fornitore sia pagata direttamente dal cliente.

Esaminiamo più dettagliatamente le nuove regole previste dai commi 57 a 63 dell'articolo 1 della legge 207/2024 (bilancio 2025). La riformulazione della lettera a-quinquies del comma 57 sottopone al regime di inversione contabile le prestazioni di servizi che non rientrano nelle categorie da a) a a-quater, e che sono realizzate attraverso contratti di appalto, subappalto, o altre forme di accordo contrattuale che implicano un uso prevalente di manodopera nelle sedi operative del cliente, utilizzando beni strumentali di proprietà o comunque attribuibili al committente stesso, rivolte a imprese di trasporto, movimentazione merci e servizi logistici.

Le operazioni eseguite nei confronti di enti pubblici e altre organizzazioni soggette al meccanismo dello split payment secondo l'articolo 17-ter, oltre alle agenzie per il lavoro regolate dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono escluse da questo regime.

Il comma 58 specifica che l'applicazione di questa norma dipende dall'autorizzazione concessa dal Consiglio dell'UE; in attesa di tale autorizzazione, il comma 59 offre una soluzione provvisoria permettendo che, per le prestazioni sopra menzionate, il cliente possa versare l'IVA a nome e per conto del fornitore, il quale resta comunque responsabile solidale per il pagamento dell'imposta.

In questa situazione, la fattura viene emessa dal fornitore, a meno che non si avvalga della delega prevista dall'articolo 21, comma 1, del DPR n. 633/1972 che consente al cliente di emettere la fattura per suo conto. L'IVA relativa, invece, viene pagata dal cliente tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di emissione della fattura.

L'utilizzo dell'opzione è valido per un periodo di tre anni e deve essere effettuata notifica all'Agenzia delle Entrate dal committente mediante un modello specifico, che l'Agenzia stessa dovrà validare, stabilendo anche i dettagli e le procedure per la sua attuazione.

La scelta si considera effettiva dalla data in cui tale notifica viene inviata all'Agenzia. Nel caso in cui l'imposta si riveli non dovuta, può essere attivata la procedura di rimborso per pagamento indebito, con il diritto di rimborso che spetta al committente, il quale deve dimostrare di aver effettuato il pagamento dell'imposta.

Inoltre, è stabilito che il committente può essere soggetto a una sanzione economica variabile da 250 a 10.000 euro, nel caso in cui l'imposta sia stata pagata erroneamente dal fornitore, anche se questo mantiene il diritto di detrarla. Il fornitore è tenuto in solido al pagamento della sanzione.

Altre novità dalla legge di bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche IVA in materia di aliquote ridotte.

Specificatamente:

Per quanto riguarda i file delle fatture elettroniche, è stato specificato che i file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti, archiviati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, possono essere utilizzati non solo dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, ma anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per attività di vigilanza e controllo.

Con riferimento all’agevolazione per l’acquisto della prima casa, viene portato a due anni, anziché uno, il termine per vendere un immobile già posseduto con gli stessi benefici.

Novità Iva dal Milleproroghe 2025

Nel Decreto Milleproroghe 2025, sono state incluse diverse proroghe importanti riguardanti la fatturazione elettronica e il trattamento fiscale di alcune categorie di operatori e enti. In particolare:

Modifiche Iva da altre norme

Oltre alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal Decreto Milleproroghe, altre innovazioni nella normativa IVA sono state disposte nel corso dell'anno 2025.

È stato introdotto un regime speciale transfrontaliero di esenzione IVA per le piccole imprese, con effetto dal 1° gennaio 2025. Questo regime consente alle piccole imprese di beneficiare delle esenzioni IVA applicabili in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite, come regolato dal nuovo Titolo V-ter inserito nel d.P.R. n. 633 del 1972.

Le regole sulla territorialità IVA per gli eventi online trasmessi in streaming sono cambiate dal 1° gennaio 2025. Le nuove norme stabiliscono che tali eventi, sia business-to-business che business-to-consumer, sono soggetti a IVA nel paese in cui il destinatario è stabilito o ha domicilio.

È stata abolita una disposizione che escludeva dall'IVA i trasferimenti di personale quando questi erano compensati solo con il rimborso dei costi. Questa modifica è valida per tutti i prestiti o distacchi di personale stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025.

La normativa sulle fatture elettroniche è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027. Questo estende l'obbligo della fatturazione elettronica, anticipando ulteriori modifiche previste dal pacchetto "VAT in the digital age" che imporrà la fatturazione elettronica anche per le transazioni transfrontaliere tra gli Stati membri a partire dal 2030.

Il decreto legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, ha introdotto modifiche alla normativa IVA applicabile alle operazioni straordinarie che coinvolgono attività professionali e artistiche. Tali modifiche precisano che le cessioni e i conferimenti di aziende o rami d'azienda organizzati per l'esercizio di attività artistiche o professionali, così come le operazioni di fusione, scissione o trasformazione di società ed enti dedicati a tali attività, non costituiscono cessioni di beni ai fini IVA. Queste disposizioni sono diventate effettive dal 31 dicembre 2024, fornendo un quadro fiscale più chiaro per le riorganizzazioni che riguardano i professionisti e gli artisti.

Novità per i soggetti IVA extracomunitari

Un rilevante aggiornamento concerne i soggetti IVA che non risiedono all'interno dell'Unione europea e intendono svolgere operazioni intracomunitarie. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha definito nuove regole relative alla prestazione di una garanzia necessaria per l'iscrizione nel registro Vies. Queste normative sono state stabilite con un decreto del 4 dicembre 2024.

Secondo il decreto, i soggetti non residenti nell'UE o negli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), che gestiscono le loro obbligazioni IVA attraverso un rappresentante fiscale, devono presentare una garanzia per essere ammessi nel sistema Vies. Questo requisito è dettato dall'articolo 35, comma 7-quater del decreto sull'IVA, inserito con il Dlgs n. 13/2024.

Le modalità per presentare tale garanzia includono:

Il valore minimo della garanzia è fissato in 50.000 euro e deve essere mantenuta per un periodo non inferiore ai 36 mesi. Questo requisito è valido tanto per i nuovi iscritti quanto per coloro che erano già registrati nel Vies alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento. Questi ultimi hanno 60 giorni di tempo per conformarsi alle nuove disposizioni, altrimenti verranno esclusi dal registro.

Garanzia per il rappresentante fiscale

Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto significative modifiche riguardanti l'attività di rappresentante fiscale in Italia. Queste nuove regole impongono ai rappresentanti fiscali il possesso di requisiti di onorabilità specifici e la prestazione di una garanzia patrimoniale adeguata al numero di soggetti rappresentati. Le modifiche sono state delineate in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato il 9 dicembre 2024.

I requisiti di onorabilità sono definiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999 e devono essere dimostrati tramite una dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, i rappresentanti fiscali devono fornire una garanzia finanziaria, come una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria, che varia a seconda del numero di soggetti rappresentati, con importi che spaziano da 30.000 a 2.000.000 di euro. Questa garanzia deve essere mantenuta per almeno quarantotto mesi.

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