La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro pubblica, nell'Approfondimento del 3 dicembre 2020, le prime FAQ sull'esonero contributivo riservato alle imprese che non ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale del Decreto Agosto.
La misura, ampiamente discussa tra i tecnici del settore, è stata prevista dall'art. 3, della sopracitata disposizione normativa, e consente ai datori di lavoro privati che non ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di richiedere un esonero contributivo parametrato al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.
Possono accedere all'esonero in trattazione i datori di lavoro privati che abbiano richiesto i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Cura Italia, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. Ai fini della fruizione, l'azienda non deve necessariamente aver avuto accesso agli ammortizzatori sociali per entrambi i mesi di maggio e giugno 2020, potendo essere sufficiente anche uno solo dei predetti periodi.
L'opzione di rinunciare all'esonero già richiesto per accedere, contestualmente, alle sei settimane di cassa integrazione previste dal Decreto Ristori, sancito dall'art. 12, comma 5 - indubbiamente meritevole di ulteriori istruzioni amministrative - consente, in assenza di disposizioni dell'Istituto, di:
Lo sgravio previsto dall'art. 3 del Decreto Agosto appare cumulabile con l'esonero ex art. 12, comma 4, D.L. 137/2020. Tale ultimo esonero, consente alle imprese che non ricorrono alle sei settimane del Decreto Ristori-one, di richiedere un ulteriore sgravio, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di cassa integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.
Si ritiene che l'esonero previsto dal D.L. Agosto, riservato alle imprese che non accedono ai trattamenti di integrazione salariale, sia fruibile sino alla denuncia contributiva del mese di dicembre 2020 scadente il 31 gennaio 2021.
Per la determinazione dell'importo spettante, l'imponibile determinato sul doppio delle ore di integrazione salariale dei predetti mesi di maggio e giugno 2020 dovrà essere moltiplicato per l'aliquota contributiva a carico azienda, epurata delle contribuzioni escluse dal beneficio (es. aliquota di finanziamento fondi interprofessionali e aliquota fondi ex artt. 26-29 D.Lgs. 148/2015).
Atteso che l'art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, si applica a tutti i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di cui all'art. 1 della medesima disposizione normativa con riferimento alle integrazioni salariali previste dagli artt. da 19 a 22-quinques del Decreto Cura Italia, l'esonero in trattazione spetta anche nelle ipotesi in cui l'impresa abbia avuto accesso, nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, all'assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà per l'artigianato (FSBA).
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