L’INPS, con messaggio n. 1180 del 15 marzo 2016, ha fornito nuove istruzioni in merito alle procedure di prima liquidazione delle pensioni a seguito dell’applicazione dell’art. 1, comma 707, Legge n. 190/2014.
Tale disposizione si applica a tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.
Per tali pensioni, infatti, va effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto dall’art. 24, comma 2 della Legge n. 214/2011 e, a decorrere dal 1° gennaio 2015, viene posto in pagamento l’importo meno favorevole dei due.
Questo vuol dire che, nel caso in cui il calcolo ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1° gennaio 2015 mentre per i periodi precedenti resta in pagamento l’importo calcolato ai sensi della Legge n. 214/2011.
Ricorda, inoltre, l’INPS che le pensioni di inabilità non rientrano nel campo di applicazione della disposizione in questione.
Ai fini dell’individuazione dell’importo di pensione da porre in pagamento a partire dal 1° gennaio 2015, le procedure dell’Istituto effettuano i due calcoli e scelgono l’importo che risulta minore alla data di decorrenza della pensione.
Evidenzia il messaggio che i modelli di liquidazione delle pensioni di tutte le gestioni riportano l’informazione del sistema di calcolo utilizzato e più nello specifico:
Vengono, inoltre, allegati i prospetti relativi sia al calcolo effettuato ai sensi del comma 707, sia al calcolo effettuato ai sensi della Legge n. 214/2011.
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