Pubblicata la circolare n. 16/E del 24 maggio con la quale si forniscono istruzioni operative in merito alla corretta interpretazione della nozione di “intervallo di libera concorrenza”, di cui all’art. 6 del DM 14 maggio 2018 in sede di applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’art. 110 comma 7 del TUIR (Transfer pricing).
L’Agenzia delle Entrate, prima di procedere alla illustrazione della nozione di intervallo di libera concorrenza, ha ritenuto opportuno richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento, nonché le pertinenti previsioni OCSE in materia dei prezzi di trasferimento.
La normativa italiana sui prezzi di trasferimenti, disciplinata dall’articolo 110 del TUIR, è stata modificata dall’articolo 59, comma 1, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
La modifica si è resa necessaria per recepire nell’ordinamento interno gli aggiornamenti degli standard internazionali, tra cui, le risultanze del progetto OCSE-G20 in tema di “Base Erosion and Profit Shifiting” (BEPS) che hanno apportato, attraverso il rapporto sulle azioni BEPS 8-10, importanti modifiche alle Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.
In particolare, è stato introdotto il principio di libera concorrenza che sostituisce la nozione di valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati.
Di conseguenza, la nuova formulazione dell’articolo 110 prevede che i componenti di reddito che derivano da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di “libera concorrenza” e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito.
Successivamente, con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2018 è stata data attuazione alla delega prevista dall’articolo 110, comma 7, del TUIR.
Tra le altre previsioni, l’articolo 6, comma 1, del suddetto Decreto prevede che si considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato, qualora tali valori siano riferibili ad un numero di operazioni realizzate tra due parti indipendenti (operazioni non controllate), ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all’operazione controllata.
La circolare n. 16/E evidenzia come il suddetto richiamo normativo precisi che un’operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate, si considerano realizzate in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo di libera concorrenza.
Il Decreto, infatti, si ispira alle Linee Guida OCSE, le quali precisano che l’applicazione del principio di libera concorrenza può determinare - in luogo di un unico valore dell’indicatore finanziario comparabile - un intervallo di valori (c.d. “intervallo di libera concorrenza”) tutti ugualmente affidabili.
Le Linee Guida OCSE evidenziano, però, che potrebbero permanere difetti di comparabilità che non possono essere identificati o quantificati e, quindi, rettificati. In tali casi, viene comunque riconosciuta la possibilità di utilizzare “strumenti statistici” al fine di rafforzare l’affidabilità dell’analisi.
Nelle conclusioni della circolare n. 16/2022, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’intervallo di valori conforme al principio di libera concorrenza deve essere individuato alla luce di quanto indicato dalle Linee Guida OCSE e confermato dal Decreto ministeriale di attuazione.
Pertanto, si considera conforme al principio di libera concorrenza quell’intervallo di valori formato dagli indicatori finanziari selezionati in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti che risulti parimenti comparabile con l’operazione controllata.
A questo punto si individuano due differenti casistiche:
In entrambe le circostanze individuate, tutti i valori contenuti all’interno dell’intervallo sono considerati conformi al principio di libera concorrenza.
Ricorda l’Agenzia che sarà cura degli Uffici far ricorso al “full range” ai fini della individuazione dell’intervallo di libera concorrenza soltanto in quei casi in cui sia ravvisabile una perfetta comparabilità di tutti i soggetti del set con la “tested party”.
Da ultimo, la stessa raccomanda di argomentare puntualmente le rettifiche che comportano l’individuazione del punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.
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