Prestiti garantiti dallo Stato con durata massima a otto anni. Ok dalla Commissione Ue

Pubblicato il 01 luglio 2021

Dal 1° luglio 2021 entrano in vigore le novità che riguardano la durata massima dei finanziamenti ammessi a Garanzia Italia e quelle sulla copertura del Fondo di garanzia PMI.

Dopo l’arrivo della lettera della direzione generale Concorrenza della Commissione UE, con l’autorizzazione alle modifiche introdotte dal decreto Sostegni Bis, è stata predisposta la nuova circolare del Fondo di garanzia per le Pmi (la, n. 6/2021), e anche la circolare dell’Abi alle banche, con le istruzioni per avviare questa nuova fase delle misure a supporto della liquidità.

Entrano così in vigore, a tutti gli effetti, le nuove norme che sostituiscono quelle in essere fino al 30 giugno e che saranno valide fino al 31 dicembre per richiedere i finanziamenti coperti da garanzia statale.

Tra le principali novità si segnala che per le operazioni fino a 30mila euro:

Per quanto riguarda le operazioni superiori ai 30mila euro:

L’autorizzazione Ue disallineata la durata massima dei prestiti rispetto al decreto Sostegni bis

Con le novità accordate dalla Commissione Europea alla disciplina speciale delle garanzie pubbliche, emerge però un evidente disallineamento tra la normativa italiana e l’autorizzazione europea.

Per tutti coloro che avevano già in essere finanziamenti erogati prima del 30 giugno è, ora, possibile chiedere un allungamento della durata del prestito fino a otto anni mantenendo la garanzia al 90%.

Per chi, invece, chiede ora un prestito oltre 30mila euro per la durata fino a otto anni la garanzia si ferma all’80%. Il termine di otto anni (ossia 96 mesi), come massima durata del finanziamento garantito è diversa dai 120 mesi, dunque 10 anni, previsto dal decreto Sostegni Bis.

La norma espressamente diceva che “la durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi”, mentre la nuova circolare n. 6/2021 spiega semplicemente che la “durata massima delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del Covid-19 non potrà essere superiore a 96 mesi”.

E’ da ritenere esatta, a questo punto, una interpretazione della norma in base alla quale il decreto prevede che il limite di durata sia innalzato a 120 mesi, dunque si tratta di un «fino a» che è compatibile con gli otto anni previsti da Bruxelles.

Precisazioni in merito potrebbero giungere con gli emendamenti da inserire in sede di conversione al decreto Sostegni Bis.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy