Arrivano dall'INPS le prime istruzioni sulle novità per la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale apportate dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), in particolare, dall’articolo 1, commi 342 e 343.
Alle novità introdotte dall'articolo 1, commi da 344 a 354 della legge di Bilancio 2023, in merito alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale, sarà dato spazio in una circolare specifica di prossima emanazione.
L'INPS ricorda nella circolare n. 6 del 19 gennaio 2023 che, in base alle disposizioni di legge (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), i datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali utilizzando:
1) il Libretto Famiglia se persone fisiche (pertanto non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa), per remunerare esclusivamente prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. La stessa possibilità è ammessa anche per il pagamento, da parte delle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, delle prestazioni occasionali rese dagli steward per specifiche attività (decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019).
2) il Contratto di prestazione occasionale se professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata e PA .
Il legislatore stabilisce un limite di compenso annuo (riferito all’anno civile) con il quale possono essere remunerate le attività lavorative rese con Libretto Famiglia e con il Contratto di prestazione occasionale.
Dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023:
Con riferimento ai limiti economici, l'INPS comunica che, dal 1° gennaio 2023, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile, sono pari:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a un importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a un importo non superiore a 2.500 euro.
Tali limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.
ATTENZIONE: Per le società sportive, relativamente alle attività lavorative di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro e non è applicabile il limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023 (circolare n. 95/2018).
Tale limite dimensionale è applicabile anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.
Lo stesso non opera invece esclusivamente per le pubbliche Amministrazioni e per le società sportive relativamente alle prestazioni rese dagli steward.
Dal 1° gennaio 2023, le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo possono stipulare accordi di prestazioni occasionali anche con i lavoratori non appartenenti alle categorie di soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 54-bis.
Tali aziende devono continuare ad effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali, almeno un’ora prima l’inizio della prestazione stessa, utilizzando un calendario giornaliero gestito secondo la procedura INPS che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione da 1 a 10 giorni consecutivi e della durata complessiva della stessa.
NOTA BENE: Continua ad essere vietato, invece, il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Dal 1° gennaio 2023, infine, è vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.
L'INPS fa presente che tali imprese potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.
Le imprese agricole potranno inoltre ricorrere, per il biennio 2023-2024, alle forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato di cui ai commi da 344 a 354 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, che prevedono l'invio della comunicazione obbligatoria (articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608) al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione. Ma al riguardo, spiega l'INPS, sarà emanata apposita circolare.
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