Con la circolare n. 128 del 19 agosto 2021, l’INPS ha fornito indicazioni in ordine all’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, a seguito della previsione di cui all’art. 1, co. 483, 484 e 485, della L. n. 160/2019, e al regolamento attuativo di cui al D.M. 12 maggio 2021, n. 110, “Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, nonché relativamente alla nuova modalità telematica di presentazione della domanda di adesione.
In particolare, la volontà di adesione deve essere manifestata all’INPS perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. n.110/2021 (data ultima per aderire 20 febbraio 2022), avvalendosi della procedura telematica “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”.
L'art. 1, co. 483, della L. n. 160/2019, ha previsto la riapertura dei termini per l’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'art. 1, co. 245, della L. n. 662/1996, per:
Possono aderire alla gestione credito solo i dipendenti in servizio e i pensionati diretti che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano iscritti alla suddetta gestione. In particolare, si tratta di:
Il servizio di presentazione delle domande è reso disponibile sul sito internet dell’INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”.
Per potere accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di una delle seguenti credenziali: SPID almeno di livello 2, CIE, CNS o PIN dispositivo (si ricorda che, a decorrere dal 1° ottobre 2020, l’Istituto non rilascia più nuovi PIN). Dopo aver superato la fase di autenticazione, nella home page della procedura si può accedere alle seguenti funzionalità:
Al richiedente è consentito:
Per i dipendenti, l'iscrizione alla gestione predetta, sia in forma facoltativa che obbligatoria, comporta il versamento del contributo pari allo 0,35%, a carico del dipendente, commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, determinata ai sensi dell’art. 2, co. 9 e 10, della L. n. 335/1995.
Il versamento del contributo avviene con le stesse modalità previste per quello concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni e degli enti nei confronti del dipendente.
Per i pensionati, l’adesione comporta un contributo pari allo 0,15% dell’ammontare lordo del trattamento pensionistico con una corrispondente trattenuta mensile.
Infine, si precisa che il contributo è irrevocabile e a totale carico dell’interessato.
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