La Sezione tributaria civile della Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da una contribuente contro la decisione confermativa delle intimazioni di pagamento ricevute, afferenti al mancato versamento della tassa di iscrizione camerale e dei diritti annuali alla Camera di commercio relativamente ad annualità pregresse.
La ricorrente si era opposta alle predette intimazioni, lamentando, tra gli altri motivi, la mancata notifica delle relative cartelle esattoriali.
La CTR aveva rigettato tale impugnativa, sul rilievo dell’avvenuta corretta notificazione delle cartelle e della non intervenuta prescrizione del credito vantato nei confronti della contribuente.
Quest’ultima si era rivolta ai giudici di legittimità, dolendosi che nella sentenza impugnata era stato erroneamente affermato che i versamenti richiesti a titolo di diritti camerali dovevano essere considerati come tributi e, dunque, andavano sottoposti alla regola generale della prescrizione decennale in assenza di specifica previsione derogatoria.
Secondo la difesa della ricorrente, per contro, doveva applicarsi il disposto di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., avendo, i tributi in esame, natura obbligatoria ed esecuzione periodica, di tal ché il relativo credito andava azionato nel termine di cinque anni, termine nel caso in oggetto prescritto.
La CTR aveva in ogni caso errato nell’unificare i tributi e gli interessi applicando per entrambi il termine di prescrizione decennale, laddove per questi ultimi il termine è espressamente di 5 anni ai sensi dell'art. 2948 n. 5 c.c.
Qualora, infatti, per i diritti camerali fosse stato affermato un termine di prescrizione decennale, dall’importo richiesto si sarebbe dovuta detrarre la quota relativa agli interessi per i quali si applicava il termine di prescrizione breve.
Con ordinanza n. 14244 del 25 maggio 2021, la Suprema corte ha giudicato fondate le predette doglianze, sottolineando che il diritto camerale è assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, per i quali trova applicazione l’art. 2948 n. 4 c.c., ovvero la prescrizione quinquennale.
Nella vicenda in esame, le notifiche delle intimazioni oggetto di impugnazione erano state effettuate oltre il suddetto termine di prescrizione e il ricorso della contribuente, ciò posto, meritava di essere accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata.
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