Prescrizione del reato presupposto, via la responsabilità ex decreto 231

Pubblicato il 22 maggio 2018

I giudici di Cassazione, con sentenza n. 22468 del 21 maggio 2018, si sono pronunciati in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto legislativo n. 231/2001, nell’ambito di una vicenda in cui era stata dichiarata la prescrizione del reato presupposto.

In particolare, hanno annullato, con rinvio, la decisione con cui la Corte d’appello aveva affermato la prescrizione nei confronti dell’imputato – il legale rappresentante di una Snc, accusato di lesioni colpose gravissime ai danni di un dipendente per l’incidente di lavoro a questi occorso – confermando, però, la condanna della società ai sensi del citato Decreto legislativo n. 231/2001.

In detto contesto, i giudici di secondo grado avevano omesso di spiegare le ragioni fondanti la penale responsabilità dell’imputato, cui era strettamente connessa la posizione della società ritenuta responsabile ex decreto 231.

Va operato un accertamento autonomo sulla responsabilità dell’ente

Per questo, la Suprema corte ha accolto il ricorso della Snc, non ritenendo che fosse stato rispettato il principio, già puntualizzato in tema di responsabilità degli enti, secondo il quale, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ex articolo 8, comma 1 lettera b) del Decreto legislativo n. 231/2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso. Detto accertamento – continua il principio – non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.

Accertamento, questo, che non era stato compiuto dalla Corte di gravame, la quale si era solo limitata a confermare la condanna dell’ente senza, tuttavia, accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato colposo presupposto.

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