I soggetti che hanno iniziato l’attività d’impresa, di arte o professione dopo il 31 marzo 2019, hanno diritto alla sospensione del versamento dei premi INAIL per i mesi di aprile e di maggio 2020, a prescindere dai ricavi e compensi conseguiti. Possono beneficiare della sospensione anche tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale (non in regime d’impresa).
A specificarlo è l’INAIL, con la circolare n. 21 del 18 maggio 2020, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cd. “Decreto Rilancio” e delle eventuali modifiche che potranno incidere sulle disposizioni in argomento.
L’art. 18 del D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”) ha stabilito la sospensione per i mesi di aprile e di maggio 2020 di una serie di versamenti, tra cui i premi per l'assicurazione obbligatoria. Nello specifico, oltre ai soggetti menzionati in premessa, i versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Per questi ultimi è necessario che si verifichino:
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Tutti i datori di lavoro che non hanno versato i premi INAIL per l'emergenza Coronavirus dovranno comunicare all'Istituto assicuratore di avere effettuato la sospensione, specificando la disposizione applicata e dichiarando di possedere le condizioni previste dalla stessa per usufruire del beneficio.
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