Rinviata al prossimo mese di settembre la ripresa dei versamenti del premio INAIL. Infatti, gli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) hanno stabilito che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
I suddetti termini si applicano a tutti i regimi di sospensione tranne che per le imprese del settore florovivaistico. Per queste ultime, la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, ovvero mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020.
Ne dà notizia l’INAIL, con la circolare n. 23 del 27 maggio 2020.
I soggetti interessati dalla sospensione dovranno comunicare all’INAIL, con l’apposito servizio online in corso di realizzazione, di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per godere del beneficio.
Per usufruire della sospensione delle rate è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede competente. Sul punto, l’INAIL ha anticipato che il servizio online dovrebbe essere rilasciato per metà giugno.
Il documento di prassi, infine, affronta anche le novità apportate dal “Decreto Rilancio” in tema di DURC. In particolare, i DURC che riportano come “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC online.
A tale proposito, ricorda l’INAIL, attraverso la funzione “Consultazione” presente nel servizio online, oltre ai DURC online in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.
Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri che prevedono una validità pari a 120 giorni.
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