Diminuisce la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’art. 1, co. 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). In particolare, in base all’importo stanziato, la percentuale è passata – per l’anno 2019 – dal 15,81% al 15,24%. Si ricorda che la riduzione era stata inizialmente prevista per il triennio 2014/2016, con uno stanziamento che per l’anno 2016 ha raggiunto la misura di 1.200 milioni di euro. Il beneficio è stato successivamente esteso anche al triennio 2017/2019 confermando il finanziamento della misura, in attesa della revisione delle tariffe dei premi.
A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) del 22 ottobre 2018. La misura della riduzione per il 2019 è stata adottata sulla base della Determinazione INAIL n. 356 dell'8 agosto 2018.
L’art. 1, co. 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a:
1.000 milioni di euro per l'anno 2014;
1.100 milioni di euro per l'anno 2015;
1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Il D.L. ha il compito di definire le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli artt. 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 17 del 22 gennaio 2001.
Il beneficio è stato esteso anche per il triennio 2017/2019 confermando, per l’anno 2019, una riduzione del 15,24%.
Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni:
art. 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (premi per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico);
art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni (contributi per l’assicurazione contro gli apprendisti);
Art. 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni (contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari).
L’art. 2 del D.L. 22 ottobre 2018 stabilisce che le risorse relative alla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vengono trasferite all’INAIL a valere:
sul capitolo 4336 dello “stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro de delle Politiche Sociali”;
sulla Missione 25 “Politiche previdenziali”;
sul Programma 25.3 “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali”;
sull’Azione 7 “Agevolazioni contributive, sotto contribuzioni ed esoneri per incentivare l’occupazione”.
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