Premi INAIL: riduzione al 15,24% per il 2019

Pubblicato il 10 dicembre 2018

Diminuisce la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’art. 1, co. 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). In particolare, in base all’importo stanziato, la percentuale è passata – per l’anno 2019 – dal 15,81% al 15,24%. Si ricorda che la riduzione era stata inizialmente prevista per il triennio 2014/2016, con uno stanziamento che per l’anno 2016 ha raggiunto la misura di 1.200 milioni di euro. Il beneficio è stato successivamente esteso anche al triennio 2017/2019 confermando il finanziamento della misura, in attesa della revisione delle tariffe dei premi.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) del 22 ottobre 2018. La misura della riduzione per il 2019 è stata adottata sulla base della Determinazione INAIL n. 356 dell'8 agosto 2018.

Riduzione premio INAIL

L’art. 1, co. 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a:

Il D.L. ha il compito di definire le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli artt. 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 17 del 22 gennaio 2001.

Il beneficio è stato esteso anche per il triennio 2017/2019 confermando, per l’anno 2019, una riduzione del 15,24%.

Premi INAIL esclusi

Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni:

Risorse finanziarie

L’art. 2 del D.L. 22 ottobre 2018 stabilisce che le risorse relative alla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vengono trasferite all’INAIL a valere:

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy