Premi INAIL, compensazione per chi non è stato ammesso

Pubblicato il 09 dicembre 2021

I datori di lavoro che non sono stati inseriti negli elenchi dei soggetti che hanno diritto alla riduzione dei premi INAIL, ai sensi dell’art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013, riceveranno una comunicazione tramite news individuale. L’importo della riduzione abbatte la contribuzione da versare indicata nel prospetto di dettaglio per la prima emissione 2021, consultabile nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole.

A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 4365 del 7 dicembre 2021.

Premi INAIL, la riduzione per il 2021

Il Decreto del 23 marzo 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha fissato per l’anno 2021 nella misura pari al 16,36% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dall’art. 1, co. 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione viene applicata dall’Istituto ogni anno sulla base di elenchi di aziende aventi diritto alla riduzione trasmessi dall’INAIL.

Sulla base degli elenchi pervenuti dall’INAIL, l’Istituto ha calcolato la contribuzione da versare da parte dei datori di lavoro per il primo trimestre 2021 con scadenza 16 settembre 2021 e ha reso disponibile il prospetto di dettaglio della contribuzione da versare nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole.

Premi INAIL, errore di elaborazione

Successivamente, l’INAIL ha comunicato che, a causa di un mero errore di elaborazione, alcune aziende aventi diritto alla riduzione non erano state inserite negli elenchi.

L’Istituto, quindi, ha provveduto a calcolare la riduzione spettante ai datori di lavoro delle aziende, aventi diritto alla riduzione, non inserite negli elenchi. Pertanto, i datori di lavoro (laddove l’importo della riduzione sia superiore ad un euro) riceveranno una comunicazione tramite news individuale; l’importo della riduzione abbatte la contribuzione da versare indicata nel prospetto di dettaglio per la prima emissione 2021, consultabile nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole.

I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti relativi al primo trimestre 2021 in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione della riduzione potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

Si evidenzia, infine, che per i datori di lavoro che accedono all’esonero di cui agli artt. 16 e 16-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nelle more della presentazione e/o definizione delle relative istanze, è stata differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento relativo all’emissione del primo trimestre 2021 interessata dalla riduzione oggetto del presente messaggio.

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