Arrivano le istruzioni INAIL sulla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2023. A pubblicarle è la circolare n. 12 del 30 marzo 2023 che tiene conto delle ultime importanti novità in merito ai premi speciali unitari.
A chi, come e in quale misura percentuale si applica la riduzione nel 2023?
L’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, una riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da riconoscere nelle more dell'aggiornamento delle tariffe e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL.
Per l’anno 2023 la riduzione in parola non si applica ai premi assicurativi ordinari e speciali, per i quali è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe.
NOTA BENE: Per i premi assicurativi ordinari, le tariffe sono state approvate con il decreto interministeriali 27 febbraio 2019. Per i premi assicurativi speciali le tariffe sono state approvate con il decreto interministeriale 6 settembre 2022 (per le istruzioni, si veda circolare 16 dicembre 2022, n. 45).
La riduzione pertanto si applica esclusivamente:
1. ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
2. ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (legge 20 febbraio 1958, n. 93);
3. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura (titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), riscossi in forma unificata dall’INPS.
Tale misura è stata stabilita dal decreto 20 settembre 2022, che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL 2 agosto 2022, n. 176, con la quale sono stati fissati anche gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025.
I criteri di applicazione della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali variano in base alla durata dell'attività.
Per l'attività iniziata da oltre un biennio vale il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), tenendo conto che, per il 2023:
Per l'attività iniziata da non oltre un biennio, vale a dire, per l’anno 2023, per le attività con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2021, la riduzione si applica:
La domanda:
Se nel corso del biennio è stata presentata e accolta l’istanza di riduzione, la riduzione per l’anno 2023 nella misura del 15,17% si applica senza bisogno di presentare una nuova domanda.
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