La legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività di cui all’art. 1, c. 182, della L. n. 208/2015.
Vediamo insieme come e a chi si applica la detassazione.
Nell’ottica di incentivare la contrattazione aziendale e territoriale, la disposizione in oggetto prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%, per il 2023, ai premi di risultato erogati dai datori di lavoro privati in esecuzione di contratti di secondo livello.
Resta, peraltro, confermata la possibilità per il lavoratore di scegliere di convertire, in tutto o in parte, il premio di risultato in welfare aziendale.
L’agevolazione è prevista con esclusivo riferimento al settore privato, comprese le seguenti tipologie:
datori di lavoro non imprenditori;
agenzie di somministrazione, a prescindere dal fatto che i propri dipendenti prestino attività nelle P.A. o nel settore privato.
Sono escluse le Amministrazioni pubbliche ma non i dipendenti di enti pubblici non economici, in quanto non rientranti tra le amministrazioni pubbliche.
Beneficiano dell’agevolazione i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2022, a 80.000 euro.
Per il calcolo del limite reddituale valgono i seguenti principi:
Come detto, l’imposta sostitutiva si applica ai premi di risultato legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, come definiti e regolati dalla contrattazione di secondo livello.
Tra le retribuzioni agevolabili rientrano anche gli utili distribuiti ai sensi dell’art. 2102 del codice civile, in quanto fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività e quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
L’imposta sostitutiva opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi, sia per i premi di risultato sia per gli utili distribuiti ai dipendenti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".