Il limite massimo di premi convertibili in welfare, pari a 3.000 euro, va verificato al momento in cui è stata esercitata l’opzione per il welfare e non quando avviene la fruizione. Quindi, anche se un dipendente si trovasse – ad esempio - nel 2020 a fruire materialmente di benefit da conversione del premio nei due anni precedenti, superando il limite massimo detassabile di 3.000 euro, bisogna comunque fare riferimento all’esatto momento in cui è stata effettuata la scelta di conversione del premio di risultato.
Il chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 212 del 27 giugno 2019, a seguito di una richiesta di delucidazioni su come regolarsi a fronte di un accordo che consente di fruire anche a due anni di distanza del welfare convertito dal premio di risultato.
Come noto, le Leggi di Stabilità del 2016, 2017 e 2018 hanno previsto la possibilità per il lavoratore dipendente al quale vengono erogati premi di risultato, di poter applicare su di essi un regime fiscale agevolato, consistente nell’applicazione della cd. imposta sostitutiva Irpef pari al 10%.
In alternativa alla predetta tassazione, il lavoratore può convertire tali premi in misure di welfare, che sono totalmente detassate. Tuttavia, si ricorda, che il premio di risultato può essere convertito nel limite massimo di 3.000 euro lordi. Inoltre, nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali, prevede che tali erogazioni in natura non concorrano alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se effettuate in misura superiore ai limiti previsti dalle disposizioni.
Un’azienda ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate su come gestire il momento impositivo del premio convertito ma goduto successivamente, e se all’interno dei familiari beneficiari di alcuni benefit possano essere ricompresi i conviventi di fatto.
Nel caso di specie, l’azienda istante evidenzia che il contratto collettivo siglato con le rappresentanze aziendali permette di convertire il premio di risultato detassabile in welfare, vale a dire opere e servizi non concorrenti alla formazione del reddito in base all’articolo 51 del Tuir. Inoltre, l’accordo consente ai dipendenti con figli di poter convertire il premio di risultato - ottenuto nel biennio 2018 e 2019 - fino alla fine del 2021, anche se l’opzione di conversione sarà manifestata rispettivamente entro il 31 maggio 2019 e il 31 maggio 2020.
L’Agenzia delle Entrate afferma che il momento di percezione va verificato nell’esatto istante in cui è stata esercitata l’opzione per il welfare e non quando avviene la fruizione.
Infine, i conviventi di fatto dei dipendenti beneficiari di servizi di welfare aziendali non possono usufruire di tali servizi fiscalmente agevolati. Vi rientrano invece le unioni civili, in quanto equiparate al matrimonio (legge n. 76/2016).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".