Il prelevamento di somme dalle casse sociali della Snc da parte dei soci, quando non vi sia un’esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, comporta senza dubbio il sorgere del diritto della società di ripetere le somme che sono state concretamente distribuite, nei confronti di ciascun socio che le abbia fatte proprie.
E’ quanto concluso dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 6028 del 4 marzo 2021, nel confermare la decisione con cui, i giudici di merito, avevano condannato due ex soci di una Snc al pagamento delle somme di danaro corrispondenti alla serie di “prelievi non autorizzati” effettuati dal conto corrente bancario e dalle casse della società.
La Corte d’appello aveva ritenuto che i predetti prelievi fossero illegittimi, mancando l'approvazione del bilancio che deve certificare l'esistenza di utili, a norma dell'art. 2303 cod. civ., a tenore del quale "non può farsi luogo a ripartizioni di somme tra soci, se non per utili realmente conseguiti".
Statuizione, questa, a cui hanno aderito anche i giudici di legittimità, sottolineando che una “ripartizione” di somme può avvenire, in questi tipi di società, solo allorché si tratti di “utili” e sempre nel rispetto della condizione che si abbia sicura contezza dell'effettivo conseguimento degli stessi.
Del resto – si legge nella decisione - la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che, nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ., all'approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio.
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