Il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati, così come il fermo stesso, è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.
Questo atto non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, di tal ché il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile, questa, solo nel circoscritto e diverso ambito dell'esecuzione forzata.
Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 26921 del 26 novembre 2020, nel respingere il motivo di doglianza sollevato dal ricorrente contro una decisione di merito, per asserita violazione e falsa applicazione di legge, poiché la Corte di appello, a suo dire, non aveva considerato che la comunicazione del fermo amministrativo al destinatario passivo dello stesso era necessaria.
Ciò, nel contesto di un giudizio attivato da un soggetto che, nell’ambito di una trattativa per vendere la sua automobile, aveva scoperto l'iscrizione di un fermo amministrativo sul bene, fermo che asseriva non essergli stato comunicato e proprio in conseguenza di questo fatto aveva successivamente chiesto ad Equitalia il risarcimento dei danni.
Nella decisione, gli Ermellini hanno richiamato l’orientamento costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati.
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