Non può essere sanata, perché inesistente, la domanda di risarcimento presentata dal praticante avvocato, per un valore di 50mila euro e, quindi, oltre i limiti di valore a lui consentiti.
L'obbligatorietà dell'intervento del giudice nel rilievo e nella concessione di un termine per la sanatoria delle irregolarità della costituzione delle parti, non è applicabile al caso in cui gli atti di causa sono da considerarsi giuridicamente inesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria.
Questo, come nel caso di domanda avanzata dal praticante non ancora iscritto all'albo degli avvocati, abilitato al patrocinio di cause di valore non superiore al 25.822,24 euro, con riferimento ad un procedimento che abbia un valore di 50mila euro.
In dette ipotesi, la successiva costituzione di altro legale al posto del praticante non sarebbe, di per sé, sufficiente a sanare l’inammissibilità della domanda.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con ordinanza n. 18047 del 5 luglio 2019.
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