L’ assegnazione in via esclusiva e per un tempo indefinito – al di fuori di ogni logica di turnazione – di posti macchina all'interno di un’area condominiale, deve dirsi illegittima (e nulla la relativa delibera), in quanto determina una limitazione dell’uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, accogliendo il ricorso di alcuni condomini, avverso una risalente delibera che autorizzava altri residente a parcheggiare l’auto in alcune piazzole condominiali, che però non coincidevano con gli spazi di parcheggio originariamente attribuiti dagli atti di compravendita.
Detta assegnazione – puntualizza il Supremo Collegio - risulta lesiva dell’uso e del godimento paritario del bene, che va apprezzato sulla scorta di un’astratta valutazione del rapporto di equilibrio fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al condominio.
Né può assumere rilevanza – come addotto nella fattispecie – l’esigenza di compensare la perdita del diritto, da parte dei condomini qui favoriti, sull'area ad essi attribuita nel proprio contratto di acquisto.
Tale esigenza non può infatti essere disciplinata comprimendo i diritti degli altri condomini su porzioni di cose comuni, oggetto, come tali, dell’uso e del godimento ad essi riservato in ragione degli artt. 1102 e 1120 comma 4 c.c.
Nella specie dunque – secondo gli ermellini con sentenza n. 11034 del 27 maggio 2016 – ha errato la Corte territoriale nel ritenere che la risalente delibera adottata a maggioranza, potesse assegnare l’uso, in via esclusiva, di posti macchina ad alcuni condomini.
Va sul punto rammentato, infatti, che è in ogni caso nulla (e non soltanto annullabile) la deliberazione dell’assemblea presa a maggioranza, che approvi una utilizzazione particolare da parte di un singolo condomino di un bene comune, qualora detta diversa utilizzazione rechi pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei coesistenti diritti altrui.
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