A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, sono sorti dei problemi in merito ai rimborsi IVA.
Fino a tutto il periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha operato come Paese membro dell’Unione europea sia ai fini doganali sia ai fini IVA e accise.
Pertanto, in questa fase, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito trovava applicazione l’articolo 38-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato “Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità”, che detta i limiti e le modalità di rimborso IVA in ipotesi di soggetti stabiliti in uno Stato appartenente all’Unione europea e privi di stabile organizzazione in Italia.
Con l’uscita definitiva del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, dal 1° gennaio 2021, questi Paesi non fanno più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione europea e, pertanto, è stato necessario definire nuove modalità di tassazione degli scambi tra Italia e Gran Bretagna.
Per tale ragione, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito entrato in vigore il 7 febbraio 2024, a seguito di scambio di note diplomatiche.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024 rende noto dell’avvenuto accordo tra Italia e Regno Unito, al fine del mutuo riconoscimento dei rimborsi dell’IVA assolta nei due Paesi.
La risoluzione agenziale n. 22/E/2024 mette in evidenza che il suddetto accordo di reciprocità ha effetto retroattivo a partire dalla data del 1° gennaio 2021, senza soluzioni di continuità.
Nello specifico, il riconoscimento della condizione di reciprocità per il rimborso IVA tra Italia e Regno Unito è stato fondamentale per gli operatori economici che effettuano transazioni transfrontaliere: dal 1° gennaio 2021 è stato necessario stabilire un accordo bilaterale per garantire una gestione equa dell'IVA.
I rappresentanti dei due Stati hanno chiarito che l'accordo di reciprocità sarà implementato nel pieno rispetto delle leggi italiane e britanniche, nonché del diritto internazionale applicabile. Inoltre, esso terrà conto degli obblighi internazionali dell'Italia, derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, senza introdurre nuovi oneri sui bilanci già stabiliti dalla legislazione di entrambi i Paesi.
ATTENZIONE: Pertanto, per quanto riguarda le operazioni svolte a partire dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito, è applicabile l'articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne i rimborsi IVA. Di conseguenza:
Tabella: Accordo di reciprocità Italia-Regno Unito: procedure e normative implicate nel processo di rimborso IVA
Paese |
Azione |
Normativa di riferimento |
Modalità di presentazione |
Italia |
Proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito |
Articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 |
Conformità alla normativa britannica vigente |
Regno Unito |
Richiedere rimborso IVA in Italia |
Articolo 38-ter e 38-bis2, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 |
Secondo le modalità del Provvedimento del 1° aprile 2010 dell'Agenzia delle Entrate |
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