È possibile impiegare lavoratori autonomi occasionali per lavori edili?

Pubblicato il 21 marzo 2014

Tizio, proprietario di casa, affida l’esecuzione di lavori di manutenzione di piccola entità al proprio amico Caio conosciuto in zona come bravo muratore, ma che nella vita svolge tutt’altra attività di lavoro. Caio avverte Tizio che alla fine dell’opera richiesta procederà a emettere notula con ritenuta di acconto. Nel corso dei lavori sopraggiungono in loco gli ispettori della DTL, i quali valutano se considerare o meno Caio un lavoratore in nero ed eventualmente applicare la maxisanzione nei confronti di Tizio. Come possono valutare la situazione gli ispettori?




Premessa

La profonda crisi economica che sta colpendo il paese potrebbe indurre coloro che intendono eseguire attività edili su immobili o fabbricati a ricorrere a metodologie di lavoro low cost, in cui l’acquisto dei materiali viene effettuato in proprio dal committente, mentre le lavorazioni vengono affidate a imprese artigiane o lavoratori autonomi. In tali circostanze il nodo centrale è quello di coniugare il risparmio economico con il rispetto dei parametri minimi della sicurezza, anche sotto il versante del corretto impiego delle maestranze impiegate. La questione diventa particolarmente delicata laddove il committente decida di affidare le opere edili in favore di lavoratori autonomi, anche occasionali. In tali ipotesi la normativa appare lacunosa o quantomeno di difficile lettura e la parassi amministrativa intervenuta sul punto non sempre riesce a fornire indirizzi coerenti. La tematica è complessa pertanto si cercherà di coniugare chiarezza e sinteticità, con la consapevolezza che le idee espresse non hanno una pretesa di certezza.


Cantiere edile e lavori in economia


Preliminarmente pare opportuno definire gli ambiti in cui vengano eseguiti i lavori. A tale fine l’art. 89 comma 1 lett. a) del T.U. n. 81/08 e s.m.i. definisce il cantiere come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”. Tale allegato enumera le complessive attività che caratterizzano le opere edili e tra le stesse è compresa anche l’attività di manutenzione. L’art. 3 del T.U. n. 380/01 distingue e definisce l’attività di manutenzione in ordinaria e straordinaria e l’art. 31 del D.L. n. 69/13, conv. in L. n. 98/13 (c.d. Decreto del fare), qualifica i lavori in economia “i lavori privati di manutenzione in edilizia” eseguiti dal committente, “senza ricorso a imprese” e quindi mediante l’ausilio di lavoratori autonomi.

Il lavoratore autonomo e il lavoratore autonomo occasionale


Sul piano soggettivo il committente può effettuare le opere di cantiere mediante il ricorso a imprese e/o lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c., atteso il richiamo a tale figura operata dall’art. 3 comma 11 del T.U. n. 81 cit.. La scelta in favore dei lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c. può dipendere dall’esigua entità delle opere o dal fatto che le stesse si intendano realizzare in economia.

  1. Tratti comuni e tratti distintivi

Va precisato che nello schema di cui all’art. 2222 c.c. confluiscono sia il lavoratore autonomo strettamente inteso, sia il lavoratore autonomo occasionale.

Le due figure tuttavia non sono sovrapponibili.

Infatti in entrambe le ipotesi il prestatore, dietro corrispettivo, si obbliga a espletare un’opera o un servizio per il committente in via prevalentemente personale e senza alcun vincolo di subordinazione. L’incarico professionale, riconducibile al modello della locatio operis, si caratterizza pertanto per la rilevanza che assume la personalità della prestazione resa dall’esecutore.

Il tratto distintivo invece è dato dalla professionalità, non richiesta al prestatore occasionale, ma al lavoratore autonomo, come d’altra parte confermato dall’art. 89 comma 1 lett. d) del T.U. n. 81 cit. che nel definire tale lavoratore pone l’accento sull’”attività professionale” svolta da costui.

  1. Un’esegesi restrittiva dell’art. 3 comma 11 del T.U. n. 81 cit.

Proprio la definizione sopra citata potrebbe indurre a ritenere che il riferimento ai lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c. operato dall’art. 3 comma 11 del T.U. 81 cit. sia limitato a coloro che svolgono professionalmente l’attività richiesta.

Tale osservazione tuttavia sconta l’ineludibile rilievo per cui l’esclusione dei lavoratori autonomi occasionali dal campo di applicazione del T.U. n. 81 cit. dovrebbe basarsi su un’espressa disposizione normativa, non potendo tale circostanza desumersi da una norma definitoria come quella dell’art. 89 comma 1 lett. d) del T.U. n. 81 cit.. Sul piano logico potrebbe altresì osservarsi che l’art. 3 comma 8 contempla l’applicazione delle norme del T.U. n. 81 cit. nei confronti dei prestatori di cui all’art. 70 D.lgs. n. 276 cit. (c.d. voucheristi), “[…] con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili”. Sicché se tali lavoratori rientrano nel campo di applicazione del T.U. n. 81 cit., ciò comporta a fortiori che anche i lavoratori autonomi occasionali possano ritenersi affidatari di lavori oggetto delle garanzie di sicurezza del medesimo T.U.

  1. Il concetto di professionalità

Chiariti i tratti affini e divergenti delle predette figure e che le prestazioni da questi svolte sono comunque sussumibili nell’art. 2222 c.c., si evidenzia che laddove il committente decida di affidare le opere edili a un siffatto lavoratore autonomo, l’art. 3 comma 11 del T.U. n. 81 cit. dispone che nei confronti di costui “[…] si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26”.

Occorre esaminare le due norme per poi passare infine alla previsione di cui all’art. 90 del T.U. 81 cit., la cui analisi è stata già affrontata in precedente contributo, al quale si rinvia per ogni chiarimento.

Le misure di sicurezza previste dall’art. 21 T.U. n. 81 cit.

L’art. 21 comma 1 del T.U. n. 81 cit. contempla tre tipologie di obblighi cui sono tenuti, tra gli altri, i lavoratori autonomi:

  1. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

  2. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

  3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, sempre che effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Non sussiste invece per tale categoria di lavoratori l’obbligo di sottoporsi a giudizio di idoneità medica, né l’obbligo di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che, ai sensi dello stesso art. 21 comma 2 del T.U. n. 81 cit., tali incombenze costituiscono per i lavoratori de quibus una mera facoltà. I lavoratori autonomi non sono altresì obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, giusta in tal senso la risposta fornita dal Ministero del Lavoro al quesito del 14/09/2012.

Tra gli obblighi sopra detti assume particolare valenza quello di cui alla lett. a), che concerne l’osservanza da parte del lavoratore autonomo del titolo III del T.U. n. 81 cit. rubricato “uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”. Il titolo de quo si suddivide in tre capi:


Gli obblighi stabiliti dall’art. 26 del T.U. n. 81 cit.

Per quanto riguarda l’art. 26 del T.U. n. 81 cit., tale norma sancisce gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Sebbene l’art. 1 comma 1 riferisca tali obblighi al “datore di lavoro” deve ritenersi che quest’ultima espressione non debba essere letta in senso restrittivo, ma in funzione di garanzia, così che il portato applicativo possa comprendere anche il soggetto titolare delle opere, ivi compreso pertanto il committente. Una diversa interpretazione risulterebbe irragionevole, sol che si consideri che tra i soggetti destinatari delle verifiche di cui all’art. 26 del T.U. n. 81 cit. figurano i lavoratori autonomi e questi ontologicamente non espletano la propria attività per un datore di lavoro.

  1. Il possesso dell’idoneità tecnico-professionale e l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del T.U. 81 cit. si concentrano anzitutto nella verifica, da parte del committente, dell’avvenuta iscrizione del lavoratore autonomo alla Camera di Commercio e dell’idoneità tecnico-professionale di costui, quest’ultima definita dall’art. 89 comma 1 lett. l) come “il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”. Il Ministero del Lavoro con risposta a quesito del 13/07/2009 ha chiarito che la verifica dell’idoneità tecnico-professionale resta assorbita dall’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o dell’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/00 che attesti il possesso di tale idoneità.

Per fugare ogni dubbio si ritiene che la norma de qua vada applicata ai lavoratori autonomi, ma non a quelli occasionali, perché questi ultimi non risultano iscritti alla Camera di Commercio e non dispongono di forza lavoro.

  1. L’obbligo di informazione e di protezione dell’ambiente di lavoro

Il soggetto che affida i lavori è tenuto altresì a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, nonché a cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro svolgendo anche un’attività di coordinamento per l’esecuzione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui risultano esposti i lavoratori. Si tratta di un obbligo volto a cautelare le attività organizzate, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata dei lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere. In tal senso la figura del datore di lavoro, come soggetto garante dei rischi correlati alle lavorazioni, viene modellata su una pluralità di schemi di lavoro, in linea con la recente proliferazione degli strumenti contrattuali che vengano utilizzati nel mercato del lavoro.

L’art. 9 del d.P.R. n. 1124/65

Tale assetto normativo va raccordato con la previsione dell’art. 9 comma 4 seconda alinea del d.P.R. 1124/65 che, per fictio iuris, ai fini dell’adempimento dell’obbligo assicurativo nei confronti dell’INAIL, equipara al datore di lavoro colui che direttamente e per proprio conto adibisca persone per lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili e simili.

Gli obblighi di cui all’art. 90 del T.U. n. 81 cit.

Gli obblighi di cui all’art. 21 e all’art. 26 del T.U. n. 81 vengono in parte ripetuti dall’art. 90 del medesimo T.U. n. 81 cit., perché tale previsione impone al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. In aggiunta la norma prescrive che il committente debba acquisire anche il DURC rilasciato all’affidatario. Così come esposto per l’art. 26 del T.U. n. 81 cit. l’applicazione dell’art. 90 del medesimo T.U. resta condizionata in relazione alla specifica autonomia del lavoratore nel senso che la disposizione ha valenza precettiva nei confronti del lavoratore autonomo professionale mentre non è applicabile rispetti al lavoratore autonomo occasionale.

Sintesi

Tirando le fila può affermare in sintesi le seguenti considerazioni:

  1. Se le opere vengono affidate a lavoratori autonomi professionali nulla quaestio, di tal che il committente dovrà adempiere alle previsioni di cui agli artt. 21 e 26 del T.U. n. 81 cit. e ai sensi dell’art. 90 del citato T.U. dovrà verificare preliminarmente anche possesso del DURC da parte del soggetto affidatario. Se poi si tratta di opere svolte in economia l’art. 31 del D.L. n. 69 cit., in ottica di semplificazione, ha eliminato la verifica relativa al possesso del DURC, residuando invece quella relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio.

  2. Qualora invece l’esecuzione delle opere edili venga affidata a lavoratori autonomi occasionali, il committente, indipendentemente dalla circostanza se i lavori siano o meno qualificabili in economia, dovrà unicamente adempiere agli obblighi di cui all’art. 21 del T.U. n. 81, ma non potrà richiedere a costoro la consegna del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e del DURC, così come previsto dagli artt. 26 e 90 del T.U. n. 81 cit. per l’evidente considerazione che tali disposizioni risultano inapplicabili nei confronti di lavoratori per i quali non è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, né il possesso del DURC. Vero è invece che il committente anche nei confronti dei lavoratori autonomi occasionali dovrà predisporre misure organizzative idonee a garantire, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 26 T.U. n. 81 cit. e art. 9 d.P.R. n. 1124 cit., la sicurezza degli ambienti di lavoro, onde consentire che la prestazione venga effettuata con la riduzioni al minimo dei rischi ambientali.

La prassi amministrativa

Sul complicato quadro normativo sopra esposto sono intervenute le circolari del Ministero del Lavoro n. 38 del 2010 e n. 16 del 2012.

  1. La circolare n. 38 del 2010 del Ministero del lavoro

La circolare n. 38 del 2010, nel fornire indicazioni in ordine all’individuazione delle fattispecie di lavoro sommerso, ha disposto, tra l’altro, che laddove “il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c. il personale ispettivo provvederà a irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, partita iva, produzione di valida documentazione fiscale precedente all’accertamento)”.

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L. n. 183/10, la maxisanzione si applica unicamente ai lavoratori subordinati per i quali non siano state effettuate le preventive comunicazioni previste ex lege, l’indicazione ministeriale sembra dedurre la sussistenza della subordinazione non dalle modalità concrete di espletamento della prestazione, ma dall’eventuale esistenza di documentazione fiscale.

Tale deduzione assume connotati ancor più critici ove si consideri che il lavoratore autonomo occasionale non è tenuto ad alcun degli adempimenti previsti dalla circolare n. 38 cit., dovendo al più procedere al rilascio di notula con ritenuta di acconto solo al termine della prestazione eseguita.

Peraltro un’applicazione letterale dell’istruzione impartita precluderebbe di fatto ai lavoratori autonomi occasionali di poter svolgere attività edili, vanificando il dettato letterale dell’art. 3 comma 11 del T.U. n. 81 cit..

A sommesso avviso degli scriventi, pare che la circolare per quanto mossa da finalità antielusive, non risulti fondata sul principio di effettività della prestazione di lavoro, la cui applicazione porta l’unanime giurisprudenza ad affermare che “ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l’elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una modalità d’essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate […]; nella qualificazione del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concreto riferimento alle modalità di espletamento dello stesso e in particolare da elementi sussidiari, che egli stesso deve individuare, quali l’autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l’assoggettamento o meno a direttive programmatiche, l’accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell’attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo”.

  1. La circolare n. 16 del 2012 del Ministero del Lavoro

Considerazioni analoghe possono spendersi anche per la successiva circolare n. 16 del 2012 emanata dallo stesso Ministero del Lavoro per distinguere, nel settore edile, l’attività autonoma da quella svolta in forma subordinata. Anche tale circolare pare mossa da finalità antielusive e soprattutto per scoraggiare il fenomeno della frantumazione delle imprese, mediante l’apertura, da parte dei dipendenti, di autonome posizioni fiscali, consentendo così al datore di lavoro di “alleggerire” il costo del lavoro, eludendo al tempo stesso la normativa in tema di lavoro sommerso. Tali finalità pare emergere dalla premessa inziale con la quale il Ministero ha cura di precisare che le indicazioni contenute nella circolare 12 cit. non costituiscono criteri generali per distinguere il lavoratore autonomo da quello dipendente nell’ambito dell’edilizia, ma di una serie di chiarimenti che hanno lo scopo principale di orientare l’azione ispettiva.

Per quanto tali orientamenti siano politicamente condivisibili, rimane il fatto che la circolare resta pur sempre un atto interno all’amministrazione, privo di effetti vincolanti per i terzi, ai quali, per suffragare l’utilizzo dei lavoratori autonomi nel settore edile, sarebbe sufficiente richiamare la previsione di cui all’art. 3 comma 11 del T.U. n. 81 cit. nonché l’orientamento giurisprudenziale sopra esposto inerente alla distinzione tra lavoro subordinato e quello autonomo.

Considerazioni conclusive

In base alle argomentazioni sopra esposte si può concludere nel senso che il committente può affidare a lavoratori autonomi l’esecuzione di opere edili e nel caso in cui l’affidamento avvenga in favore di prestatori autonomi occasionali la normativa non prevede obblighi di verifica preliminari, che non siano quelli volti a garantire che la prestazione venga eseguita con materiale e attrezzature conformi e in un ambiente salubre e sicuro. Resta semmai per il committente il problema di confrontarsi con una prassi amministrativa alquanto stringente anche se non propriamente in linea con i principi che caratterizzano la materia del lavoro; ciò potrebbe avere eventuali ricadute sul piano del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

Il caso concreto

Tizio proprietario di casa ha affidato l’esecuzione di lavori di manutenzione di piccola entità al proprio amico Caio, conosciuto in zona come bravo muratore, ma che nella vita svolge tutt’altra attività di lavoro. Caio ha avvertito Tizio che alla fine dell’opera richiesta procederà a emettere notula con ritenuta di acconto. Nel corso dei lavori sono sopraggiunti in loco gli ispettori della DTL, i quali hanno valutato se considerare o meno Caio un lavoratore in nero ed eventualmente applicare la maxisanzione nei confronti di Tizio. L’applicazione letterale della circolare n. 38 del 2010 del Ministero del Lavoro porterebbe a prima vista gli ispettori ad applicare la maxisanzione; ma tale soluzione, ad avviso degli scriventi, non appare calzante. Non sembra infatti logico ritenere che Caio sia un lavoratore subordinato di Tizio. Piuttosto, e in linea con gli accordi raggiunti dalle parti, pare più pertinente ritenere che Caio sia un lavoratore autonomo occasionale, per il quale andrà valutata l’osservanza degli adempimenti di cui all’art. 21 del T.U. n. 81 cit., senza che occorra l’impossibile dimostrazione da parte di costui di essere in possesso del DURC o dell’iscrizione alla Camera di Commercio. Trattandosi poi di lavori di manutenzione, eseguiti dal committente, senza l’ausilio di impresa, gli stessi sarebbero classificabili in economia e anche se fossero stati affidati a lavoratori autonomi professionali questi ultimi non sarebbero stati comunque tenuti a conseguire il DURC, atteso in tal senso la previsione dell’art. 31 del D.L. n. 69 cit..


NOTE

i L’art. 1 comma 1 lett. a) del T.U. n. 380 cit. dispone che “si intendono per ‘interventi di manutenzione ordinaria’, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

ii La lett. b) del citato articolo 1 del T.U. n. 380 cit. qualifica come interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche’ per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

iii Cons. Stato Sez. IV, 23/02/2012, n. 975.

iv Cfr. Cass. civ. Sez. I, 06/06/2003, n. 9102; cfr. Cass. civ. Sez. I, 17/03/1997, n. 2321.

v Vi sono attività riconducibili ai diritti fondamentali della persona (es. attività artistiche o letterarie) che non sono comprimibili e che pertanto non possono classificarsi negli schemi dell’occasionalità. Si consideri che la libera manifestazione del pensiero, quand’anche quotidianamente esercitata in forma scritta, non è catalogabile come attività occasionale e ciò indipendentemente dal fatto che il soggetto espleti tutt’altra attività lavorativa.

vi Tale interpretazione è stata confermata dal Ministero del Lavoro con risposta a interpello n. 7 del 2013 reso in materia di salute e sicurezza.

vii In tal senso cfr. Cass. pen. Sez. III, 18/09/2013, n. 42347.

viii Cass. pen. Sez. IV, 23/05/2013, n. 36398.

ix Cass. pen. Sez. IV, 09/07/2010, n. 42465.

x Cass. civ. Sez. lavoro, 26/08/2013, n. 19568.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy