Possesso contante non giustifica riciclaggio

Pubblicato il 24 giugno 2016

Il mero possesso di un’ingente somma di denaro non può giustificare ex sé, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio, senza che sia in alcun modo verificata l’esistenza di un delitto presupposto, o anche solo l’esistenza di relazioni tra l’indagato ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali quel denaro sia derivato.

Lo ha enunciato la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, accogliendo il ricorso di un indagato per riciclaggio, avverso la conferma del sequestro, in sede di riesame, di ingenti somme di denaro contante che lo stesso portava con sé, a bordo della propria auto, al momento dell’ingresso in Italia.

Finalità perseguita da motivare

In proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato, deve necessariamente essere sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto. E ciò, avuto riguardo ai limiti imposti dall'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell’individuo costituzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà ex art. 42 Cost.

Inoltre, per la legittimità del sequestro di somme di denaro genericamente collegato ad un fatto di reato, non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità del rapporto di queste con il reato.

Niente riciclaggio senza prove delitto presupposto

Principi questi – specificano gli ermellini –non osservati nella pronuncia impugnata, ove il reato presupposto del confermato sequestro, è totalmente frutto di una mera ipotesi astratta, basata esclusivamente sulla quantità del contante e non confortata da alcun elemento concreto.

Pertanto – conclude la Corte con sentenza n. 26301 del 23 giugno 2016 – in assenza di qualsiasi elemento idoneo a specificare l’esistenza di un delitto presupposto, dal quale abbia avuto origine la somma contante tratta in sequestro, si prospetta del tutto arbitrario profilare un’ipotesi di riciclaggio.

 

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