La Commissione sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 3 del 21 marzo 2016, ha chiarito che il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, non è applicabile al POS, sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, obbligo sanzionato penalmente.
A tal proposito, con l’interpello sicurezza n. 3/2016 è stato evidenziato che, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del Testo Unico in materia di salute e sicurezza, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi ed a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentatone, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), f) e al comma 3 e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
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