Con richiesta di consulenza giuridica una Associazione di categoria vuole sapere dall'Agenzia delle Entrate qual'è il corretto regime di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.
Nello specifico, l'istante chiede di conoscere se, nel caso di polizze sulla vita con contenuto finanziario che prevedono l'erogazione di prestazioni ricorrenti, trovi applicazione il solo metodo "proporzionale" di determinazione della base imponibile illustrato nel paragrafo 2 della circolare agenziale n. 8 del 1° aprile 2016, oppure si possa utilizzare, in presenta dei dati necessari, anche il sistema di determinazione del reddito imponibile illustrato nel paragrafo 1 della stessa circolare, che indica in linea generale, il valore di riscatto quale riferimento per l'individuazione della parte imponibile della prestazione caso morte.
I dubbi sorgono a seguito della modifica alla disciplina fiscale del capitale riscosso dal beneficiario della polizza, ai sensi della legge di Stabilità 2015, che dal 1° gennaio 2015 prevede l'esenzione dall’Irpef, ai soli premi percepiti in caso di morte dell’assicurato a copertura del “rischio demografico” e non più anche agli eventuali rendimenti di natura finanziaria, che invece devono essere assoggettati all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26-ter del Dpr 600/1973.
Chiarisce l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 76 del 16 settembre 2016, che nel caso di polizze vita miste che prevedono la presenza di una cedola periodica si applicano i criteri generali di tassazione indicati nella circolare n. 8/E/2016 (paragrafo 1), che illustra le modalità di ripartizione del reddito complessivo della polizza tra quota esente e imponibile.
Il metodo proporzionale, illustrato nel paragrafo 2 della medesima circolare, trova applicazione, invece, solo nel caso in cui l’assicurazione non sia in grado di distinguere la quota di reddito prodotta dalle polizze vita relativa alla copertura del rischio demografico, da quella relativa alla componente finanziaria della polizza.
In linea generale, dunque, il meccanismo dell'attribuzione proporzionale dei premi soccombe sempre di fronte all'ipotesi in cui è “quantificabile, sulla base di dati certi, la ripartizione dei premi fra le due componenti della prestazione erogata in relazione al caso morte”. Non rileva il fatto che il contratto preveda cedole periodiche.
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