L’assicurato che ha stipulato una polizza per la tutela giudiziaria, deve avere la possibilità di scegliere l’avvocato nell'ambito di qualsiasi procedimento giudiziario ed amministrativo.
E la nozione di “procedimento amministrativo”, a tal fine, comprende anche il procedimento al termine del quale un ente pubblico autorizza il datore di lavoro a procedere al licenziamento del dipendente, assicurato per la tutela giudiziaria.
Lo ha chiarito la Corte Ue, chiamata ad interpretare l’art. 4 paragrafo 1 della direttiva 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987, recante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria.
La domanda pregiudiziale era stata presentata in occasione di una controversia tra un lavoratore olandese ed una compagnia assicurativa (con cui aveva stipulato una polizza per la tutela giudiziaria), di fronte al diniego di quest’ultima di prendersi carico delle spese di assistenza legale fornite dall'avvocato scelto dallo stesso assicurato, nell'ambito di un procedimento sfociato nella risoluzione del contratto di lavoro di quest’ultimo.
La compagnia aveva infatti eccepito, in particolare, che il procedimento in questione non poteva configurarsi quale giurisdizionale o amministrativo, sicché l’assicurato non aveva alcun diritto a scegliere un avvocato ed, eventualmente, essa non avrebbe preso a carico le spese connesse alla rappresentanza legale.
Ma al riguardo la Corte Ue, con sentenza resa nella causa C- 460/14 depositata il 7 aprile 2016, ha ricordato che l’obiettivo perseguito dalla menzionata direttiva europea – ed in particolare dall'art. 4 – è quello di proteggere in modo ampio gli interessi degli assicurati, sicché, data la sua portata generale ed il suo valore obbligatorio, non è ammessa una interpretazione restrittiva della stessa.
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