PMI, regimi di aiuti prorogati al 2023

Pubblicato il 08 febbraio 2021

Sono state prorogate alcune misure di aiuto alle PMI di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.

Si tratta, nello specifico, di alcune misure agevolative importanti, tra cui:

La naturale scadenza di tali agevolazioni era fissata per l’anno 2020.

La proroga delle misure di aiuto di competenza della DGIAI è avvenuta in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia.

Proroga al 2023 dei Regolamenti UE

La Commissione europea ha deciso di prorogare il periodo di applicazione dei Regolamenti Ue n. 1407/2013 e n. 651/2014, dal momento che una parte delle norme adottate nell'ambito dell'iniziativa del 2012 per la modernizzazione degli aiuti di Stato è scaduta il 31 dicembre 2020.

Così, per prima cosa, la Commissione è intervenuta prorogando di tre anni – fino al 31 dicembre 2023 - il periodo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, che altrimenti sarebbero giunti a scadenza alla fine del 2020; in un secondo momento, invece, procederà alla valutazione delle suddette norme contestualmente alle altre disposizioni in materia di aiuti di Stato adottate successivamente.

La Commissione Ue ha spostato al 2023 la data di scadenza dei suddetti regolamenti, al fine di consentire di valutare le norme in materia di aiuti di Stato e, allo stesso tempo, garantire agli Stati membri la prevedibilità e la stabilità di tali norme.

A ciò si deve aggiungere la modifica di altri regolamenti anche per considerare gli effetti del Covid-19.

In particolare, per tener conto delle negative condizioni economico-finanziarie che le imprese hanno subito in seguito al diffondersi della pandemia da Covid-19, l'Ue ha ritenuto opportuno modificare il Regolamento n. 651/2014. Pertanto, le imprese che sono diventate imprese in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria in corso dovranno rimanere ammissibili agli aiuti ai sensi del suddetto Regolamento Ue n. 651/2014, ma per un periodo di tempo limitato.

Allo stesso modo, per le imprese che devono licenziare temporaneamente o definitivamente personale sempre a causa del Covid-19, non deve necessariamente ritenersi che tali soggetti abbiano violato gli impegni in materia di delocalizzazione assunti prima del 31 dicembre 2019 al momento in cui hanno ricevuto aiuti a finalità regionale.

Pertanto, l’Unione europea ha ritenuto opportuno che tali disposizioni eccezionali si applichino per un periodo limitato di tempo e cioè dal 1°gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

MiSE: estesa la validità degli aiuti alle piccole e medie imprese

Alla luce della proroga del periodo di applicazione dei suddetti regolamenti europei, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno l'adeguamento delle misure di aiuto istituite ai sensi dei precitati regolamenti, estendendone il periodo di validità.

Il tutto è avvenuto con il decreto del 15 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2021, recante la “Proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia”.

All’articolo 1 del provvedimento si legge, infatti, che l’operatività delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale del dicastero per gli incentivi alle imprese - conformemente alle disposizioni del Regolamento Ue n. 651/2014 del 17 giugno 204, come modificato dal Reg. Ue 2020/972 del 2 luglio 2020 - viene estesa anche in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia di Covid-19, anche se per un periodo limitato di tempo.

Infatti, valgono alcune eccezioni: il riferimento della Commissione Ue è a quelle imprese che sono diventate in difficoltà a seguito della pandemia di Covid-19 e che dovrebbero rimanere ammissibili agli aiuti ai sensi del Regolamento Ue n. 651/2014, ma per un periodo di tempo limitato e cioè dal 1°gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

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