Consiglio Nazionale Forense e Organismo Congressuale forense, con rispettive note datate 29 settembre 2022, hanno sollecitato un tempestivo intervento di rettifica rispetto a quanto recentemente sostenuto dal ministero della Giustizia, in relazione agli adempimenti imposti in tema di pignoramenti presso terzi dall’art. 543, quinto comma, c.p.c. per come novellato dalla Legge n. 206/2021.
Contestuale, anche la richiesta di chiarire che gli avvocati hanno in ogni caso facoltà di procedere alla notifica in proprio dell’avviso ex art. 543 c.p.c., "restando la notifica tramite UNEP una mera facoltà".
Scontro tra l'Avvocatura e il dicastero Giustizia dopo la diffusione, il 20 settembre 2022, della nota ministeriale IV-DOG/03-1/2022/CA con cui l’adempimento cui è tenuto il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, è stato assimilato ad "adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura di pignoramento presso terzi" e considerato, conseguentemente, come attività propria del "funzionario UNEP/ufficiale giudiziario".
Secondo gli avvocati, tale prassi, avallata anche da note predisposte dai dirigenti UNEP di vari distretti che considerano l’avviso al terzo e al debitore come atto dell’esecuzione forzata e come tale di competenza esclusiva dell’UNEP, comporterebbe un notevole aggravio di costi e tempi per il creditore procedente in quanto precluderebbe al difensore la notifica in proprio del medesimo avviso, oltre a prolungare e dilatare tempi di recupero.
Da qui la richiesta di rivedere le indicazioni fornite, riconoscendo agli avvocati il diritto di notificare in proprio l’avviso ex art. 543 c.p.c.
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