Fissate, per l’anno 2019, le retribuzioni medie giornaliere sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. In particolare, il reddito applicabile - per l’anno in corso - ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 58,62 euro.
A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 96 del 27 giugno 2019.
Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al Decreto Direttoriale 30 maggio 2019 sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in commento (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28, Dpr. n. 488/1968.
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2019, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2018, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.
La retribuzione media giornaliera, valida ai fini del calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, è pari a 58,62 euro.
Passando all’aspetto previdenziale, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai piccoli coloni e compartecipanti familiari è aumentata, per quest’anno, dello 0,20% (si è passati dal 44,23% al 44,43%). L’incremento grava esclusivamente a carico del concedente, passando dal 35,39% al 35,59%; mentre rimane invariata, rispetto allo scorso anno, l’aliquota del concessionario (pari all’8,84%).
I contributi devono essere versati trimestralmente, mediante il modello F24, alle seguenti scadenze: 16 luglio 2019; 16 settembre 2019; 18 novembre 2019 e 16 gennaio 2020.
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