Il beneficio della piccola proprietà contadina (articolo 2, comma 4-bis, Dl 194/2009) vale anche per i trasferimenti di terreni nel maso chiuso.
Non rilevano nè la qualifica dell’acquirente (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale IAP), né la relativa iscrizione alla previdenza agricola, basta che i proprietari coltivino abitualmente il terreno agricolo.
A chiarirlo la risoluzione - n. 15 del 1° febbraio 2017 - dell’agenzia delle Entrate sui requisiti soggettivi previsti per l’applicazione dell’agevolazione ai proprietari di maso chiuso.
Questo poiché la Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) prevede che: “Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati".
La norma ha inteso estendere le agevolazioni - imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento - anche ai proprietari di maso chiuso, a prescindere dalla circostanza che gli stessi rivestano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e risultino iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
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