La Legge di Stabilità 2015 ha disposto che ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.
Tuttavia, poiché per il 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono, per i lavoratori oggetto di licenziamento individuale, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità né gli incentivi inerenti al loro reimpiego (cosiddetta “piccola mobilità”) l’INPS ha ritenuto, in via cautelare, anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013, con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.
Con il messaggio n. 2554 dell’8 giugno 2016, l’Istituto ha sciolto la riserva e in attuazione della previsione contenuta nella Legge di stabilità 2015, ha fornito le istruzioni per la gestione dell’agevolazione in questione.
Si ricorda che sono ammessi al beneficio i datori di lavoro che, entro la data del 31 dicembre 2012, hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art.4, comma 1, D.L 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.
Chiarisce il messaggio che l’espressione “hanno assunto” va interpretata estensivamente per cui la norma trova applicazione anche per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché intervenute entro il 31 dicembre 2012.
Quindi, la previsione contenuta nella Legge di Stabilità 2015 riconosce e finanzia i rapporti agevolati instaurati entro il 31 dicembre 2012, fino alla loro naturale scadenza, senza possibilità di finanziare eventuali proroghe o trasformazioni intervenute in data successiva al 31 dicembre 2012.
I datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 e nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica, non devono porre in essere alcun adempimento perché le procedure, automaticamente, effettueranno il ricalcolo delle note di rettifica riconoscendo l’agevolazione spettante.
I datori di lavoro già ammessi che, pur avendo esposto il codice tipo contribuzione agevolato, non hanno applicato la contribuzione ridotta, dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo per il recupero dell’agevolazione spettante.
Anche i datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro la suddetta data che non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione; tali variazioni dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2016.
Infine, sottolinea il messaggio n. 2554/2016, i datori di lavoro che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non hanno inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere la richiesta - completa della documentazione necessaria - alla sede INPS competente per territorio avvalendosi della funzionalità “Invio istanze on line” all’interno del Cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016.
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