Piano Transizione 4.0, la mancata comunicazione non preclude l’agevolazione

Pubblicato il 05 gennaio 2021

La Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha previto una novità per gli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0” ed, in particolare, di quelli concernenti gli investimenti in beni strumentali, in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative e in formazione 4.0.

Nello specifico, è stato previsto che le imprese che si avvalgono di tali agevolazioni effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, necessaria per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Di conseguenza, tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.

Con una avviso del mese di maggio 2020, quindi, il Ministero aveva precisato che:

La Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha riproposto la comunicazione al MiSE con la specificazione degli investimenti realizzati anche per l’anno 2021. Inoltre, con l’approssimarsi della data del 31 dicembre 2020, che costituisce il termine ultimo per l’effettuazione o la “prenotazione” degli investimenti in beni strumentali, nonché, nella generalità dei casi, il termine di chiusura del periodo d’imposta agevolabile ai fini del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica e ai fini del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, molte imprese si sono allarmate ed hanno inviato richieste di chiarimento al Ministero sulla tempistica e sulle modalità di tale comunicazione, vista l’assenza del modulo, ad oggi ancora non disponibile.

Per far chiarezza, il Ministero dello Sviluppo Economico, con avvertenza del 29 dicembre pubblicata sul proprio sito internet, ha ribadito che: “sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio”.

Ne consegue che il mancato invio della comunicazione sugli investimenti effettuati non preclude l'utilizzo dei benefici previsti dal Piano Transizione 4.0.

Infatti, lo stesso Ministero ha ricordato nella nota che “come espressamente previsto dalla norma, la comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative; in tal senso, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa”.

Dunque gli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Transizione 4.0” sono salvi.

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