Sì all'omologazione del piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento con dilazione del pagamento dei crediti anche oltre il termine di un anno.
Non è necessario il consenso del creditore con diritto di prelazione che, però, deve potersi esprimere sulla proposta del debitore.
E' pertanto erroneo ritenere che il credito assistito da privilegio, pegno o ipoteca debba essere soddisfatto entro l'anno dall'omologazione se manca il consenso del creditore.
Lo ha rammentato la Corte di cassazione con ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024, pronunciata in accoglimento del motivo di impugnazione sollevato rispetto ad un provvedimento di rigetto della richiesta di omologa di una procedura di composizione della crisi.
Nella decisione, la Suprema corte ha richiamato l'assunto della giurisprudenza secondo cui, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione e al di là delle fattispecie di continuità aziendale.
Tale facoltà può essere concessa purché si attribuisca ai titolari di tali crediti, il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.
Difatti, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, è da ritenere omologabile anche una proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai 5 o 7 anni.
Non può escludersi, invero, che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano di lunga durata: la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio della seconda chance in favore degli imprenditori.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".