In sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, al giudice, qualora venga ravvisata una manifesta sproporzione tra il petitum della domanda e l’effettivo valore della controversia, è riservato un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all'effettiva importanza della prestazione, verificando in concreto l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del caso specifico. Ciò in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo, ovvero, lo stesso si rilevi del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della causa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, disattendendo le ragioni di due legali, avverso il decreto del Tribunale che aveva rideterminato i loro compensi professionali per attività difensiva in favore di un fallimento, alla luce di una diversa determinazione del valore della controversia.
Nel caso di specie – specificano gli ermellini - il Tribunale ha correttamente argomentato come nei vari giudizi patrocinati dai difensori in questione, vi fosse una evidente sproporzione tra i compensi da questi ultimi richiesti ed il valore effettivo delle cause poste al vaglio del giudice.
Ed una volta accertata siffatta sproporzione – conclude la Corte con sentenza n. 13173 del 24 giugno 2016 – dovendo determinare quale fosse il vero valore delle liti patrocinate dai difensori della procedura, i giudici, con apprezzamento in fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità – hanno ritenuto che si trattasse di cause tutte rientranti nello scaglione previsto dall'abrogata tariffa per le liti di valore di “particolare importanza e indeterminabile”, procedendo alle conseguenti riliquidazioni dei compensi spettanti ai professionisti.
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