Il mancato possesso o validità del green pass (cd. “certificato verde”), comporta la sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico. Ciò è quanto contenuto all’art. 9-ter del D.L. n. 52/2021, inserito dall’art. 1, co. 6 del D.L. n. 111/2021. A specificarlo è il Ministero dell’Istruzione, con la Nota n. 1353 del 16 settembre 2021.
Si ricorda, al riguardo, che le misure per l’esercizio in sicurezza delle attività di questo anno scolastico 2021/22 sono ispirate “alla priorità” indicata nel D.L. n. 111/2011: svolgere in presenza i servizi educativi e l’attività didattica delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Il D.L. n. 122/2021 ha poi esteso l’obbligo della certificazione verde al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e Formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionale che realizzano i percorsi di istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e del Istituto Tecnici Superiori (ITS).
La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare e limitatamente alla gestione delle conseguenze del mancato possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico, con la presente si corrisponde a richieste di supporto pervenute allegando un possibile modello di “Decreto di sospensione del rapporto di lavoro”.
Si evidenzia che la sospensione dal servizio è prevista dalla norma e, dunque, il decreto che la commina è “atto dovuto” per il Dirigente scolastico. La comunicazione di esito negativo della verifica, invece, non è né prevista, né dovuta ed è eventualmente da inviarsi a mezzo mail, senza particolari ritualità, al solo fine di segnalare al destinatario l’assenza ingiustificata.
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