Il Tar per il Piemonte, Sezione prima, ha respinto il ricorso di un Condominio, avverso il permesso a costruire rilasciato dal Comune ad uno dei condomini, autorizzante l’ampliamento in sopraelevazione dell’immobile di proprietà di quest’ultimo. La sopraelevazione in questione, secondo l’amministratore del Condominio, sarebbe stata difatti incompatibile con le caratteristiche del luogo, caratterizzato da villette a schiera con omogenei parametri edificatori e di altezza.
Un’impugnativa tuttavia giudicata tardiva dal Tar, in quanto intervenuta solo dopo un lungo periodo di tempo trascorso dall’inizio dei lavori (ed a quasi avvenuto completamento degli stessi). Trova pertanto applicazione la giurisprudenza che, quanto al termine di impugnazione del permesso a costruire da parte di terzi, effettua un corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela dei terzi ed il ragionevole affidamento del titolare del provvedimento favorevole circa la validità e stabilità dell’attività nelle more svolta; favorendo, nella specie, quest’ultimo.
Appare pertanto condivisibile – si legge nella sentenza n. 1052 dell’8 settembre 2017 – l’assunto del condomino/ parte resistente, secondo cui il Condominio ricorrente avrebbe potuto e dovuto attivarsi sin da quando la presunta lesione del suo diritto fosse stata chiaramente percepibile. Era invece documentato come lo stesso resistente avesse addirittura condiviso il progetto con l’amministratore del Condominio qualche anno prima, mentre, al momento della proposizione del ricorso, la parte strutturale e sostanziale delle opere era comunque terminata.
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