Reato di costrizione o induzione al matrimonio nell'elenco dei reati che consentono allo straniero il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.
Nella seduta del 5 aprile 2022, la Camera ha approvato la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, sul rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio di cui all'art. 558-bis del codice penale .
Il provvedimento si compone di un unico articolo, modificativo del comma 1 dell’articolo 18-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto legislativo n. 286/1998.
Si prevede, nel dettaglio, che il reato di matrimonio forzato (introdotto dall'art. 7 della Legge n. 69/2019, cosiddetta "Codice Rosso") venga incluso nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio allo straniero del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dal menzionato articolo 18-bis del TU immigrazione.
Il reato di cui all'art. 558-bis c.p. - si rammenta - punisce con la reclusione da 1 a 5 anni, chi:
con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile;
approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
Il testo passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
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