L’INPS procederà ad attribuire la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali sulla base delle previsioni della legge di Bilancio 2023 nel prossimo mese di marzo. Con l'assegno di marzo 2023 saranno, inoltre, posti in pagamento gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio.
Lo rende noto l'INPS con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2023 che spiega le modalità di rinnovo delle pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo per l’anno 2023, a seguito delle novità dell'articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L’INPS, dal 1° gennaio 2023, ha attribuito ai soli beneficiari che abbiano ottenuto in pagamento, nell’anno 2022, rate di pensione per un importo inferiore o uguale al limite di 4 volte il trattamento minimo pari a 2.101,52 euro la rivalutazione piena, nella misura del 100%, delle pensioni e delle prestazioni assistenziali. Tale modus operandi era finalizzato ad evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite.
Le istruzioni sono state fornite con la circolare n. 135 del 22 dicembre 2022, emanate prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio per l’anno 2023 che, all'articolo 1, comma 309, ha modificato le modalità di attribuzione della rivalutazione per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 4 volte il trattamento minimo.
La menzionata legge ha disposto, per il periodo 2023-202, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia modulata secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e sia riconosciuta:
a) nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
2) nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;
3) nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;
4) nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS;
5) nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.
Ora l'INPS, con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2023, ad integrazione della circolare n. 135/2022, illustra i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo.
L'INPS fa innanzitutto sapere che, come sempre, attribuirà la rivalutazione sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale delle pensioni (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
In particolare, a tali fini sono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata e le prestazioni erogate dall’INPS, a esclusione di specifiche prestazioni (tra cui pensioni a carico del Fondo clero, indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, prestazioni a carattere assistenziale, prestazioni di accompagnamento a pensione, pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva).
Per le pensioni in totalizzazione e cumulo, la perequazione viene invece ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
L'INPS, con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2023, pubblica infine la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le modalità di rivalutazione per l’anno 2023, comunicando che dalla mensilità di marzo 2023 si erogherà l'importo rivalutato per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo.
Nel mese di marzo saranno inoltre pagati gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del
|
Importo trattamenti complessivi |
||
da |
a |
Importo garanzia |
|||
Fino a 4 volte il TM |
100 |
7,300% |
- |
2.101,52 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
2.101,52 |
2.123,19 |
2.254,93 |
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
85 |
6,205% |
2.101,53 |
2.626,90 |
|
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
|
2.626,90 |
2.685,97 |
2.789,90 |
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM |
53 |
3,869% |
2.626,91 |
3.152,28 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
3.152,28 |
3.165,63 |
3.274,24 |
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM |
47 |
3,431% |
3.152,29 |
4.203,04 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
4.203,04 |
4.232,91 |
4.347,25 |
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM |
37
|
2,701% |
4.203,05 |
5.253,80 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
5.253,80 |
5.272,53 |
5.395,71 |
Oltre 10 volte il TM |
32 |
2,336% |
5.253,81 |
- |
|
* Le Fasce di Garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
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