Una società che svolge attività prevalente nell'ambito della formazione si è rivolta all'Agenzia delle Entrate per sapere se i costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo, intrapresa nell'ambito di percorsi formativi, siano assimilabili al credito d'imposta istituito dall'articolo 3 del DL n. 145/2013.
Secondo l'istante, i costi sostenuti per la formazione del personale interno altamente qualificato e i costi sostenuti per la ricerca commissionata a start up innovative beneficiano dell'agevolazione avendo un carattere fortemente innovativo ed essendosi reso necessario per effettuare tale formazione svolgere attività di ricerca e sviluppo.
L'Agenzia delle Entrate, previa richiesta di un parere in merito al Ministero dello Sviluppo Economico, ha dato risposta con la risoluzione n. 80/E del 23 settembre 2016.
L'Agenzia, dopo aver analizzato il caso presentato dall'istante e consultato il Ministero competente, fornisce risposta negativa al quesito presentatole sostenendo che le tipologie di attività svolte dalla società per offrire la propria offerta formativa non sono riconducibili nella categoria di attività di ricerca e sviluppo per le quali è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 3, DL 145/2013.
Si ribadisce, infatti, che la finalità del bonus fiscale in oggetto è quella di favorire l’investimento in innovazione e ricerca da parte delle varie imprese italiane e che tale agevolazione è rivolta alla ricerca di base, alla ricerca industriale, alla sperimentazione nonché alla prototipazione della innovazione.
In tali tipologie di spese sicuramente non rientrano le attività di sviluppo messe a segno dall'azienda istante per la realizzazione di nuovi corsi di formazione.
Pertanto, secondo la risoluzione n. 80/E/2016, lo sviluppo di nuovi percorsi formativi messo a punto dall'azienda per offrire formazione a varie categorie di soggetti non rientra nell’ambito delle attività di R&S per le quali è riconosciuto il credito d’imposta. Anzi, la destinazione commerciale del corso di formazione per il quale sono state sostenute le spese, costituisce espressamente causa di esclusione dal beneficio del credito d’imposta.
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