Per l’Iva di gruppo non basta il comportamento concludente

Pubblicato il 05 febbraio 2013 Entro il 18 febbraio 2013 (il 16 cade di sabato) deve essere inviato, all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente, il modello Iva 26 per l’opzione di liquidazione dell’Iva di gruppo da parte delle società che intendono scegliere il regime nel 2013. Dal momento che non sussiste la remissione in bonis non basterà il comportamento concludente da parte della controllante. Pertanto, ai fini del regime in oggetto, il modello deve essere inviato. Resta possibile, in ultima analisi, sanare omissioni o ritardi entro il 30 settembre 2013.

Si ricorda che l’Iva di gruppo permette di compensare i saldi Iva periodici dei vari soggetti collegati dal rapporto con la società controllante, ossia delle controllate (in generale, società di capitali le cui azioni o quote sono possedute fin dal 1° gennaio dell’anno solare precedente per oltre il 50% del capitale dalla controllante). Sarà solo la società controllante a poter chiedere il rimborso dell'eccedenza del gruppo (prospetto PR della dichiarazione annuale o modello TR). Tuttavia, i requisiti per il diritto al rimborso - non sono ammesse, ad esempio, le società di comodo - devono sussistere in capo a ciascuna società creditrice.

Si possono avvalere dell’Iva di gruppo anche le società comunitarie con forma giuridica equivalente alle società di capitali italiane, con stabile organizzazione, rappresentante fiscale o identificazione diretta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

28/11/2024

Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy