La legge n. 104 del 24 febbraio 2006, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 64 del 17 marzo scorso, ha esteso dal 1° aprile 2006 la tutela previdenziale della maternità alle dirigenti di imprese private. Con il provvedimento viene superato l’articolo 6, comma 2, della legge 138/43 che, con l’equiparazione della maternità alla malattia, disponeva che l’indennità economica non fosse dovuta in caso di corresponsione del trattamento per legge o contratto collettivo dal datore o da altri enti in misura pari o superiore a quella dei contratti collettivi. Così, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo per l’assicurazione per la maternità sulle buste paga dei dipendenti dirigenti, con effetto dalle quelle di aprile. Seguendo quanto stabilito dall’articolo 79, commi 1 e 5, del testo unico di cui al Dlgs 151/01, gli oneri per la tutela della maternità e la paternità dei dipendenti dirigenti, con rapporto di lavoro subordinato privato, devono essere coperti dai datori con un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti dello 0,46% nei settori dell’industria, dell’artigianato, dello spettacolo e dei marittimi; dello 0,24% nel settore del terziario e dei servizi, per i proprietari di fabbricati e i servizi di culto; dello 0,13% nel settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati; dello 0,03% per gli operai agricoli e dello 0,43% per gli impiegati agricoli.
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