Intercettazioni estese con collegamento sostanziale

Pubblicato il 29 gennaio 2016

Per l’utilizzabilità delle intercettazioni in più procedimenti, ai fini della configurabilità del nesso investigativo unitario tra notizie di reato diverse, è necessaria l’esistenza di un reale e sostanziale collegamento tra i procedimenti (nel caso di specie, reato di tentata estorsione nel quale le intercettazioni sono state autorizzate e reato di frode sportiva).

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 2608 depositata il 21 gennaio 2016, respingendo il ricorso di una Procura avverso la decisione del Tribunale del riesame di negare la custodia cautelare a carico dell’ex Presidente di una società calcistica ed altri indagati per reato di frode calcistica.

Intercettazioni inutilizzabili senza connessione o collegamento investigativo

Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto inutilizzabili le intercettazioni impiegate nelle indagini, negando qualsiasi collegamento tra il procedimento che vedeva coinvolto il Presidente quale persona offesa nel reato di tentata estorsione e quello che lo vedeva, assieme altri indagati, correo di frode sportiva.

Dello stesso parere la Cassazione, secondo cui, in siffatti casi – ovvero in assenza di effettiva connessione o collegamento investigativo/probatorio – il divieto di utilizzazione non può essere aggirato, in modo da scavalcare la ratio dell’art. 270 c.p.p. Sicché deve ritenersi che i procedimenti penali sono diversi quando, come in questo caso, esiste tra i due fatti reato un collegamento meramente occasionale, senza che tra le due notitiae criminis esista alcun collegamento derivante da connessione (art. 12 c.p.p.) o da collegamento investigativo (art. 371 bis c.p.p.), con l’eccezione del collegamento probatorio rilevante ai soli fini dell’art. 371 comma 2 lett. C) c.p.p. , ossia quando la prova di diversi reati derivi dalle risultanze delle stesse intercettazioni.

Ora nel caso di specie, il ricorso non si confronta con tali rilievi, poiché non emergono e neppure sono stati indicati dal pubblico ministero, per il reato di frode sportiva, elementi di connessione o collegamento con quello di tentata estorsione ai danni del medesimo soggetto, non potendo bastare al riguardo il riferimento al “nesso investigativo unitario”.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy