Per il processo telematico da ottobre debutto graduale
Pubblicato il 30 giugno 2008
In base a quanto previsto nella manovra “d'estate”, il processo civile telematico dovrebbe partire ad ottobre coinvolgendo per primi, con le notifiche via web, i Tribunale di Catania, Napoli, Milano ed, a seguire, Roma e Verona.
Sergio Brescia, capo della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, precisa che in questi mesi gli avvocati avranno la possibilità di dotarsi degli strumenti necessari, primo tra tutti la casella di posta elettronica. Il decreto legge, infatti, impone ai legali coinvolti con la notifica on line di inserire negli albi anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, dove riceveranno le comunicazioni e le notifiche da parte delle cancellerie. Quest'ultime dovranno verificare, quindi, se sono in grado di sopportare il peso del lavoro da svolgere, mentre le case di software - solo tre sono attualmente in grado di fornire il supporto necessario - dovranno organizzarsi per raggiungere più utenti possibili.
In caso di mancata comunicazione da parte del legale dell'indirizzo di posta elettronica è possibile che vengano applicate delle sanzioni disciplinari; in proposito, Pierluigi Tirale, segretario del Cnf, precisa la necessità di una modifica alle norme della professione legale che consenta di avere albi aggiornati in tempo reale.
Tra le misure presenti nella manovra “d'estate”, si rileva, altresì, una più veloce estinzione dei processi, in caso di inerzia delle parti.
Per tutte le cause iscritte a ruolo dopo il 25 giugno scorso - data dell'entrata in vigore del Dl n. 112/08 - il giudice provvederà a dichiarare estinto il processo qualora nel corso dello stesso si susseguano due udienze consecutive a vuoto.
Poiché, infatti, la disposizione modificata (art. 181 c.p.c.) rientra tra le norme di sistema, sarà applicabile, in virtù di rinvii, in qualsiasi grado del giudizio e a prescindere dalla posizione delle due udienze successive disertate.
Non sarà, inoltre, consentita la riassunzione del procedimento ma, chi vorrà tornare sulla vicenda, dovrà iniziare la causa dall'origine con conseguente versamento di un nuovo contributo per l'iscrizione.
Il Decreto, inoltre, dimezza il termine di “perenzione automatica” nei procedimenti amministrativi ora fissato in 5 anni mentre, in materia di contenzioso fiscale introduce una norma ad hoc che costringe l'Erario, per evitare l'estinzione del procedimento, a presentare un'apposita dichiarazione di persistenza.
Di seguito altre novità contenute nel disegno di legge collegato alla nuova manovra.
E' stata estesa la competenza dei magistrati onorari prevedendo che ai giudici di pace, in particolare, vengono conferite le cause che hanno ad oggetto beni mobili fino a 7.500 euro (2.500 euro il limite precedente) e, in caso di sinistri stradali, la competenza degli stessi passa da 15 mila euro a 25 mila euro di valore.
Tutte le questioni in materia di competenza devono essere sollevate immediatamente dalle parti e, una volta risolte non saranno più riproponibili.
E' stato, inoltre, introdotto un sistema di sanzioni processuali per chi con la propria condotta provochi un allungamento del processo o resista con malafede o colpa grave.
Sono stati tagliati alcuni termini: la riassunzione del processo è ridotta a tre mesi, mentre il termine lungo per l'impugnazione delle sentenze passa da un anno a 8 mesi.
Misura di notevole interesse è la previsione della testimonianza in forma scritta che sarà disposta a discrezione dell'organo giudicante; in base alle nuove disposizioni, poi, il non provvedere alla citazione del proprio teste potrà determinare l'estinzione del processo o decadenza dalla prova;
E' ampliato il potere di rimessione in termini della parte incappata in decadenze alla stessa non imputabili.
Per garantire una maggiore efficacia alle sentenze è ora ammessa la possibilità che il giudice determini una somma da destinare al creditore per ogni violazione successiva alla pronuncia. E' prevista l'introduzione di un processo sommario di cognizione la cui ordinanza conclusiva acquisterà efficacia di sentenza se non appellata entro 30 giorni.
Infine, non verrà più applicato alle controversie per sinistri stradali il rito lavoro.
In materia di pagamento delle cartelle esattoriali è ora previsto che il funzionario addetto all'ufficio determini le diverse voci di spesa, quantificando gli importi da riscuotere in base all'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni. L'ufficio deve procedere all'iscrizione nella cartella e alla comunicazione di quest'ultima al debitore entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento.
Si sottolinea che molte delle misure contenute nel decreto legge n. 112/08 e nel disegno di legge predisposto in materia di giustizia, troveranno applicazione solamente tra alcuni mesi, se non anni.
Inoltre, per risolvere i mali della giustizia occorrerebbe intervenire più sull'organizzazione che sul processo spesso a rischio di aggravamento e frammentazione.