Per i gruppi bancari registrazione obbligata
Pubblicato il 31 ottobre 2008
Anche alla luce anche del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2008, Assonime ha rilasciato la circolare n. 56/2008, con la quale si esamina la variazione del trattamento fiscale delle locazioni stipulate nell’ambito dei gruppi bancari e assicurativi, dei gruppi societari con volume d’affari costituito per oltre il 90% da operazioni esenti da Iva e dai consorzi e società consortili a favore dei consorziati o soci con limitata detraibilità Iva. Al fine di parificare questi contratti di locazione al “regime generale” delle locazioni immobiliari, essi sono ora soggetti ad imposta di registro in misura fissa. Infatti, i contratti di locazione pagano il registro proporzionale in termine fisso, in deroga al principio di alternatività, sia se imponibili sia se esenti da Iva. A causa di una imperfezione normativa, prima del Dl 112/08, questo tipo di locazioni, invece, erano esenti da Iva ma restavano sottratte all’applicazione dell’imposta proporzionale di registro ed erano da registrare solo in caso d’uso. Ora, anche questi contratti vanno assoggettati a registrazione, tramite la modalità telematica, entro 30 giorni dalla data dell’atto. Occorre, però, distinguere i contratti nuovi da quelli già in corso di esecuzione: - per i contratti stipulati fino al 31 ottobre, la registrazione va eseguita dal 1° al 30 novembre 2008; - per quelli stipulati dopo il 31 ottobre, vale l’ordinario termine dei 30 giorni. Per quanto riguarda la necessità di allegare alla pratica di registrazione il testo del contratto, il provvedimento delle Entrate ha distinto i contratti stipulati fino al 6 ottobre 2008, per i quali la registrazione può essere eseguita con modalità telematica omettendo l’allegazione del testa, dai contratti stipulati dopo la data del 6 ottobre, per i quali oltre alla trasmissione telematica dei dati del contratto deve essere trasmesso anche il testo. L’imposta di registro è calcolata sul corrispettivo pattuito.