La corte di Cassazione, con la sentenza n. 24246 depositata il 21 novembre stabilito che se il dirigente, anche convenzionale, viene licenziato illegittimamente ha la possibilità di ottenere soltanto il pagamento delle apposite indennità previste dalla contrattazione collettiva, ma non la riammissione sul posto di lavoro, né il pagamento delle retribuzioni successive al recesso. corte ha sottolineato che un rapporto di lavoro di “vertice” comporta un intenso vincolo fiduciario con il datore e la reintegrazione forzata non si adatta all’esistenza di questo vincolo.
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