Pensioni, rivalutazione anticipata

Pubblicato il 14 ottobre 2022

E’ di ieri 13 ottobre la circolare n. 114 con cui l’Inps comunica le istruzioni applicative in merito all’incremento mensile delle pensioni per l’ultimo trimestre 2022, alla luce di quanto disposto dall’art. 21, comma 1, lettera b), del D.L. n. 115/2022 (Decreto aiuti bis).

Cosa prevede il Decreto aiuti bis

Il decreto in parola, per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle pensioni, ha infatti riconosciuto in via transitoria per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima, un incremento del 2% se il trattamento pensionistico mensile sia pari o inferiore a € 2.744,44 (€ 2692,00, cui vanno aggiunti 52,44 euro a titolo di clausola di salvaguardia).

L’aumento del 2% è disposto con decorrenza 1° gennaio 2023 nelle more dell'applicazione della perequazione delle pensioni per l'anno 2022, e non rileva ai fini della stessa.

Ambito di applicazione e calcolo dell’incremento

I trattamenti pensionistici destinatari del decreto sono:

NOTA BENE: L’incremento è calcolato sull’importo cumulato delle pensioni a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022 per il calcolo della percentuale di incremento da applicare alle pensioni in pagamento al mese di ottobre 2022.

Per le pensioni Inpgi, che dal 1° luglio 2022 sono di competenza Inps, l’importo su cui applicare l’incremento è quello già rivalutato all’1,9% in quanto vigente al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 115/2022.

Modalità di pagamento

L’incremento è corrisposto d’ufficio dall’Inps sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima (in proporzione ai ratei spettanti), è imponibile ai fini IRPEF ed è tassato su ciascuna mensilità.

Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento è corrisposto con la rata di gennaio 2023.  

Prestazioni assistenziali

L’aumento si applica anche sulle pensioni di inabilità, sull’assegno mensile di assistenza, sulla pensione per sordi e per ciechi, ma non sulle indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali e ciechi assoluti, indennità di comunicazione, di frequenza e di talassemia.

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